25-3-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 71 ’‘••‹„‹Ž‹– †‹ —–‹Ž‹œœƒ”‡ –ƒŽ‡ ˆ‘”ƒ †‹ ‘’‡”–—”ƒ †‡‹ ’”‘’”‹ ‹˜‡•–‹‡–‹Ǥ ǯƒ”–‹ ‘Ž‘ ͶͲǡ ‘ƒ ʹǦ„‹• ’”‡˜‡†‡ Їǡ ƒ †‡ ‘””‡”‡ †ƒŽŽǯ‡•‡” ‹œ‹‘ ʹͲͳͺǡ އ ”‡‰‹‘‹ ‡ އ ’”‘˜‹ ‡ ƒ—–‘‘‡ †‹ ”‡–‘ ‡ †‹ ‘Žœƒ‘ Ї ‡ŽŽ̵—Ž–‹‘ ƒ‘ Šƒ‘ ”‡‰‹•–”ƒ–‘ ˜ƒŽ‘”‹ †‡‰Ž‹ ‹†‹ ƒ–‘”‹ ƒ—ƒŽ‹ †‹ –‡’‡•–‹˜‹– †‡‹ ’ƒ‰ƒ‡–‹ ƒŽ ‘Žƒ–‹ ‡ ’—„„Ž‹ ƒ–‹ •‡ ‘†‘ އ ‘†ƒŽ‹– •–ƒ„‹Ž‹–‡ †ƒŽ †‡ ”‡–‘ †‡Ž ”‡•‹†‡–‡ †‡Ž ‘•‹‰Ž‹‘ †‡‹ ‹‹•–”‹ ʹʹ •‡––‡„”‡ ʹͲͳͶǡ ’—„„Ž‹ ƒ–‘ ‡ŽŽƒ ƒœœ‡––ƒ ˆˆ‹ ‹ƒŽ‡ Ǥ ʹ͸ͷ †‡Ž ͳͶ ‘˜‡„”‡ ʹͲͳͶǡ ”‹•’‡––‘•‹ †‡‹ –‡”‹‹†‹’ƒ‰ƒ‡–‘†‹ —‹ƒŽŽ̵ƒ”–‹ ‘Ž‘Ͷ†‡Ž†‡ ”‡–‘އ‰‹•Žƒ–‹˜‘ͻ‘––‘„”‡ʹͲͲʹǡǤʹ͵ͳǡ ‡•— ‡••‹˜‡‘†‹ˆ‹ ƒœ‹‘‹ǡ’‘••‘‘ƒ—–‘”‹œœƒ”‡•’‡•‡†‹‹˜‡•–‹‡–‘Žƒ —‹ ‘’‡”–—”ƒ ° ‘•–‹–—‹–ƒ†ƒ†‡„‹–‘†ƒ ‘–”ƒ””‡•‘Ž‘’‡”ˆƒ”ˆ”‘–‡ƒ‡•‹‰‡œ‡‡ˆˆ‡––‹˜‡†‹ ƒ••ƒǤ”; b) al paragrafo 9.10 sono soppresse le parole “La definizione degli equilibri di bilancio è destinata ad essere integrata al fine di dare attuazione alla legge rinforzata n. 243 del 2012 che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 per gli enti territoriali, prevede il rispetto di ulteriori equilibri in termini di competenza finanziaria e di cassa” Art. 3. Allegato 4/2 – Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche: a) al paragrafo 5.3.3 sono soppresse le parole “fino all’esercizio 2015,” in tutti i casi in cui ricorrono; b) al paragrafo 5.3.3, dopo le parole “La copertura degli investimenti imputati all’esercizio in corso di gestione, può essere costituita da: l’accertamento di un’entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un’obbligazione giuridica perfezionata o, l’autorizzazione all’indebitamento con legge regionale” sono inserite le seguenti “nei casi previsti dalla legge21” con la seguente nota “(21) In attuazione dell’articolo 40, commi 1 e 2 del presente decreto, le regioni hanno finanziato i propri investimenti con il “debito autorizzato e non contratto” fino all’esercizio 2015. Ai sensi di quanto previsto dal comma 688-bis, dell’articolo 1, della legge 208/2015, nell’esercizio 2016, le regioni in regola con in tempi di pagamento dei propri debiti commerciali hanno avuto la possibilità di utilizzare tale forma di copertura dei propri investimenti. L’articolo 40, comma 2-bis prevede che, a decorrere — 21 —

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