25-3-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ne di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all’Unione europea, sono soggetti alla notifica di cui all’articolo 1, comma 4, al fine dell’eventuale esercizio del potere di veto o dell’imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l’integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano. 3. Per le finalità di cui al comma 2, per soggetto esterno all’Unione europea si intende: 1) qualsiasi persona fisica o persona giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell’amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito; 2) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell’amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui al n. 1); 3) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell’amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, al fine di eludere l’applicazione della disciplina di cui al presente articolo. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all’istruttoria ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 2.». Capo II MISURE PER GARANTIRE LA STABILITÀ FINANZIARIA Sezione I MISURE IN CASO DI RECESSO DEL REGNO UNITO IN ASSENZA DI ACCORDO Art. 2. b) ‘imprese di investimento del Regno Unito’ indica le imprese di investimento aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; c) ‘imprese di assicurazione del Regno Unito’ indica le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; d) ‘intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, e riassicurativo del Regno Unito’ indica qualsiasi intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo residente o avente sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; e) ‘istituti di pagamento del Regno Unito’ indica gli istituti di pagamento aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; f) ‘istituti di moneta elettronica del Regno Unito’ indica gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; g) ‘gestori di fondi del Regno Unito’ indica i gestori di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; h) ‘OICR del Regno Unito’ indica gli OICR domiciliati nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; i) ‘gestori di una sede di negoziazione del Regno Unito’ indica i gestori di una sede di negoziazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; l) ‘data di recesso’ indica la data a decorrere dalla quale avrà effetto il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea in assenza di un accordo ai sensi dell’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea; m) ‘periodo transitorio’ indica il periodo tra la data di recesso e il termine del diciottesimo mese successivo; n) ‘autorità competenti’ indica le autorità nazionali di settore, tenuto conto delle competenze attribuite a legislazione vigente; o) ‘Testo unico bancario’ (TUB) indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; p) ‘Testo unico della finanza’(TUF) indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; q) ‘Codice delle assicurazioni private’ (CAP) indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 3. Se non diversamente disposto nel presente decreto, si applicano le definizioni previste dall’articolo 1 del Testo unico bancario, dall’articolo 1 del Testo unico della finanza e dall’articolo 1 del Codice delle assicurazioni private. Oggetto e ambito di applicazione 1. La presente sezione reca la disciplina transitoria applicabile in caso di recesso del Regno Unito dall’Unione europea in assenza di accordo. 2. Nella presente sezione l’espressione: a) ‘banche del Regno Unito’ indica le banche aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Serie generale - n. 71 Art. 3. Prestazione dei servizi e delle attività in Italia da parte dei soggetti del Regno Unito dopo la data di recesso 1. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica le attività ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera f), del Testo unico bancario, durante il perio- — 5 —

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