25-3-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Considerata l’attuale incertezza in merito alla ratifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dell’accordo per il recesso dall’Unione europea approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018; Ritenuto necessario tutelare la stabilità complessiva del sistema economico, bancario, finanziario e assicurativo italiano nonché assicurare l’integrità dei mercati e la tutela degli investitori, della clientela e degli assicurati, nel caso di mancata ratifica, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell’accordo per il recesso dal Trattato sull’Unione europea approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare continuità nella prestazione dei servizi bancari, finanziari e assicurativi da parte sia dei soggetti del Regno Unito operanti in Italia sia dei soggetti italiani operanti nel Regno Unito, nonché di disciplinare la fuoriuscita ordinata dal mercato italiano dei soggetti aventi sede nel Regno Unito che cesseranno l’attività nel territorio della Repubblica; Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di dettare ulteriori misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo, dettando in particolare, disposizioni tese a regolamentare le modalità di permanenza sul territorio nazionale dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari, a disciplinare la concessione della cittadinanza in favore dei medesimi cittadini, nonché a garantire il potenziamento dei servizi consolari ai cittadini e alle imprese presenti nel Regno Unito; Considerato che, ai sensi dell’articolo 3 del decretolegge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, l’autorizzazione alla concessione della garanzia dello Stato sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche o intermediari finanziari aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari classificati come sofferenze è scaduta il 6 marzo 2019; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l’operatività della Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze (GACS) al fine di rafforzare la stabilità del sistema bancario nel suo complesso, sostenendo, senza soluzione di continuità, il processo di tempestiva riduzione della consistenza dei crediti deteriorati e il consolidamento dello sviluppo di un mercato secondario dei crediti in sofferenza delle banche, anche tenendo conto della prossima entrata in vigore del nuovo quadro normativo dell’Unione europea in materia di rettifiche di valore delle esposizioni deteriorate; Ravvisata la necessità di rafforzare la partecipazione italiana a istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali; Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca europea per gli Investimenti (BEI), mediante sottoscrizione della relativa quota da parte dei rimanenti stati membri, in modo da mantenere costante il capitale sottoscritto; Ritenuto opportuno di non vincolare il prelievo di cui al citato articolo 12 della legge 27 dicembre 2007, n. 246, a un ammontare fisso ma di consentirlo fino a un importo Serie generale - n. 71 massimo in percentuale della disponibilità dei conti speciali CEE, in costante aumento per la restituzione di prestiti trentennali che vengono a scadenza, e poter riallocare tali risorse in nuovi programmi di sviluppo; Ritenuto necessario ed urgente potenziare il contingente di personale con alta e specifica professionalità in servizio presso il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - al fine di assicurare un adeguato presidio dei negoziati europei e internazionali, al momento in atto, volti a definire una nuova architettura finanziaria europea e internazionale, nonché in considerazione del notevole e complesso carico di lavoro derivante dalla Presidenza italiana del G20 che richiede un’intensa e prolungata fase di preparazione che deve essere avviata quanto prima possibile, essendo l’Italia nella Troika delle Presidenze già a partire dal 1° dicembre 2019; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 2019; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’interno, dello sviluppo economico, della salute e per la pubblica amministrazione; EMANA il seguente decreto-legge: Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POTERI SPECIALI INERENTI AI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA A BANDA LARGA BASATI SULLA TECNOLOGIA 5G Art. 1. Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante ‘Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. 1. Al fine di un aggiornamento della normativa in materia di poteri speciali in conseguenza dell’evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo l’articolo 1 è inserito il seguente: «Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G). — 1. Costituiscono, ai fini dell’esercizio dei poteri di cui al comma 2, attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. 2. La stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l’acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di cui al comma 1, ovvero l’acquisizio- — 4 —

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