25-3-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 71 Nel caso di progettazione “interna”, di cui al comma 1, lettera a), dell’art. 24, d.lgs. n. 50 del 2016, le relative spese sono contabilizzate secondo la natura economica delle stesse al Titolo I o al Titolo II della spesa.39 La capitalizzazione delle spese riguardanti il livello minimo di progettazione è effettuata attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria40. Nel caso in cui la copertura dell’intervento sia costituita da un contributo per il finanziamento dell’opera, comprensivo della spesa di progettazione, concesso nell’esercizio successivo a quello in cui è stata impegnata la spesa concernente la progettazione, per la quota riguardante la progettazione il contributo è gestito come entrata libera, in quanto il relativo vincolo è già stato realizzato, e può essere destinato alla copertura di spese correnti. 5.3.13 La registrazione contabile delle spese di progettazione riguardanti lavori di valore stimato inferiore a 100.000 euro La spesa concernente gli interventi di valore stimato inferiore a 100.000 euro è stanziata in bilancio anche se detti interventi non sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici. In tali casi, la spesa di progettazione è registrata nel Titolo II della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l’opera complessiva, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna, in attuazione dell’art. 113, comma 1, del Codice, il quale prevede “Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformita', al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti”. In ogni caso, gli stipendi del personale dell’ente incaricato della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente)41. La capitalizzazione di tali spese è effettuata attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria. di un’altra amministrazione o ente, determinano la formazione di obbligazioni giuridiche tra le parti, a seguito delle quali l’amministrazione o ente destinatario della progettazione registra gli impegni di spesa concernenti il compenso a favore della centrale di committenza o gli eventuali rimborsi previsti contrattualmente e prenota le spese riguardanti la progettazione; b) a seguito della formale attivazione delle procedure di affidamento della progettazione da parte della centrale di committenza, nei casi previsti dai principi contabili, l’amministrazione o ente appaltante destinatario dell’opera, può conservare il fondo pluriennale vincolato stanziato in bilancio; c) salvo il caso di esecuzione anticipata prevista dall’art. 32, comma 13, del d-lgs. 50 del 2016, a seguito della stipula del contratto riguardante la progettazione da parte della centrale di committenza per conto dell’amministrazione o ente destinatario della stessa, sono registrati gli impegni riguardanti le relative spese, imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria. 39 Ad esempio, gli stipendi al personale dell’ente incaricato della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente), mentre l’acquisto di macchinari necessari al personale che provvede alla progettazione è classificato tra gli “Impianti e Macchinari” (spese di investimento). 40 In contabilità economico patrimoniale, per la registrazione delle spese di progettazione si rinvia al paragrafo 6.1.2 del principio applicato della contabilità economico patrimoniale e all’OIC 16. Per la registrazione e la capitalizzazione delle immobilizzazioni in corso in contabilità economico patrimoniale si rinvia all’esempio n. 3 dell’Appendice tecnica del principio applicato della contabilità economico patrimoniale. 41 Gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 sono registrati nel medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo; cfr. delibera Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2018/QMIG del 10 aprile 2018. — 24 —

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