25-3-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 71 dall’esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa.”; c) al paragrafo 5.3.3, dopo le parole “La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione può essere costituita da una delle seguenti modalità alternative: l’accertamento di un’entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un’obbligazione giuridica perfezionata o, l’autorizzazione all’indebitamento con legge regionale” sono inserite le seguenti “nei casi previsti dalla legge; d) dopo il paragrafo 5.3.4 è inserito il seguente: “5.3.4-bis La copertura degli investimenti costituita da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni). A decorrere dall’esercizio 2018, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni. La possibilità di effettuare investimenti con copertura costituita da debito non contratto è autorizzata con legge regionale, anche con riferimento agli esercizi successivi, ed è soggetta alla disciplina ed ai limiti previsti dall’ordinamento per il debito. La copertura da debito autorizzato e non contratto si forma con riferimento a ciascuno degli esercizi di imputazione degli impegni per investimento, senza che sia necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato. In sede di rendiconto, il debito “autorizzato e non contratto” può determinare un “disavanzo da debito autorizzato e non contratto”, in quanto, a fronte degli impegni per spese di investimento non sono state accertate le correlate entrate. Tale disavanzo è ripianato attraverso la contrazione del debito negli esercizi successivi solo per far fronte a esigenze effettive di cassa, a meno della formazione di risultati di competenza finanziari positivi che ripianano, in tutto o in parte il disavanzo, consentendo di evitare definitivamente il ricorso al debito. Per il recupero della quota del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto è prevista in bilancio una voce distinta rispetto a quella riguardante il disavanzo derivante dalla gestione, denominata “Disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto”. A fronte di tale voce, in entrata è iscritto uno stanziamento di importo corrispondente riguardante le — 22 —

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents