25-3-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ii) BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il secondo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/ Baa1/BBB+/BBB H, iii) BBB+/Baa1, A-/A3 o A/A2 per il terzo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è A-/A3/A-/A L.»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nel caso in cui sui Titoli senior siano stati rilasciati più rating, per l’individuazione del Paniere si considera il rating più basso. La composizione dei Panieri CDS è indicata nell’allegato 1 al presente decreto. La composizione dei Panieri CDS è aggiornata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, al fine di escludere gli emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da non ricadere più nei rating indicati al comma 1 e di includere nuovi emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da ricadere nei rating indicati al comma 1. La composizione è altresì aggiornata in caso di rinnovo della garanzia ai sensi dell’articolo 3, comma 2. Nel caso in cui, in occasione di un aggiornamento della composizione dei panieri CDS, si constati che gli emittenti inclusi in uno o più panieri siano meno di tre il calcolo del corrispettivo della garanzia è definito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in conformità delle decisioni della Commissione europea.»; c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera a), le parole “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “due mesi”; 2) alla lettera d), punto i), le parole “2,70 volte” sono sostituite dalle seguenti: “2,76 volte”; 3) alla lettera d) punto ii), le parole “8,98 volte” sono sostituite dalle seguenti: “9,23 volte”. 6. L’allegato 1 al decreto-legge n. 18 del 2016 è sostituito dal seguente: «Allegato 1. PANIERI CDS 1) Primo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB/Baa2/BBB/BBB) Ubi Banca S.p.a. Mediobanca Spa Unicredit S.p.a. Intesa Sanpaolo S.p.a. Assicurazioni Generali S.p.a. Enel S.p.a. Acea S.p.a. Atlantia S.p.a. 2) Secondo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H) Mediobanca S.p.a. Unicredit S.p.a. Intesa Sanpaolo S.p.a. Assicurazioni Generali S.p.a. Enel S.p.a. Serie generale - n. 71 Acea S.p.a. Eni S.p.a. Atlantia S.p.a. 3) Terzo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è A-/A3/A-/A L) Assicurazioni Generali S.p.a. Enel S.p.a. Eni S.p.a. 7. All’allegato 2 al decreto-legge n. 18 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il punto (2), lettera b., è sostituto dal seguente: “Il tasso di sconto applicabile è 2.75%.”; b) al punto (4), lettera a., le parole “2.70 volte” sono sostituite dalle seguenti: “2.76 volte”; c) al punto (4), lettera b., le parole “8.98 volte” sono sostituite dalle seguenti: “9.23 volte”; d) al punto (5), le parole “I fattori 2.70 e 8.98” sono sostituite dalle seguenti: “I fattori 2.76 e 9.23”; e) al punto (11) le parole “un tasso di sconto al 2%” sono sostituite dalle seguenti: “un tasso di sconto al 2.75%” e le formule: “P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)3 + 5(1 + r)2)/(7 + 4r) * (CDS5y - CDS3y) = 2.70 * (CDS5y - CDS3y) P3-5y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)3 + 3(1+r)2)/ * (CDS7y - CDS5y) = 8.98 * (CDS7y - CDS5y)” (3+2r) sono sostituite dalle seguenti: “P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)3 + 5(1 + r)2) /(7 + 4r) * (CDS5y - CDS3y) = 2.76 * (CDS5y - CDS3y) P5-7y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)3 + 3(1+r)2)/ (3+2r) * (CDS7y - CDS5y ) = 9.23 * (CDS7y - CDS5y)”. 8. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle garanzie concesse entro il 6 marzo 2019 ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2016. Art. 22. Disposizioni di attuazione 1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere integrate le disposizioni di attuazione di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, anche al fine di rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio ivi comprese quelle sull’evoluzione dei recuperi effettivi rispetto a quelli inizialmente previsti, da trasmettere al Ministero al momento della richiesta della garanzia. Art. 23. Copertura finanziaria 1. Per le finalità di cui al presente Capo, la dotazione del fondo di garanzia di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016, è incrementata di 100 mi- — 13 —

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