25-3-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 5.589.540 per l’anno 2026, euro 5.641.330 per l’anno 2027 ed euro 5.694.157 a decorrere dall’anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 5.877.175 per l’anno 2019, euro 6.299.437 per l’anno 2020 e euro 5.694.157 annui a decorrere dall’anno 2021. 5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 17. Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie nell’ambito dei sistemi di sicurezza sociale 1. In caso di recesso del Regno Unito dall’Unione europea in assenza di accordo, al fine di salvaguardare i diritti in materia di tutela della salute dei cittadini britannici, degli apolidi e dei rifugiati che sono soggetti alla legislazione del Regno Unito, nonché dei loro familiari e superstiti, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, si applica, fino al 31 dicembre 2020, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. 2. Al fine di agevolare la salvaguardia dei diritti di cui al comma 1, le autorità e le istituzioni competenti italiane applicheranno nei confronti delle autorità e istituzioni del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord le disposizioni del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce la modalità di applicazione del regolamento (CE) 883/2004. Sezione III PARTECIPAZIONE ITALIANA A ISTITUZIONI FINANZIARIE E GRUPPI INTERGOVERNATIVI INTERNAZIONALI Art. 18. Sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea per gli Investimenti 1. Al fine di consentire la sostituzione del capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) sottoscritto dal Regno Unito, garantendo in tal modo l’operatività, la solvibilità e il merito di credito della Banca stessa, è autorizzata la partecipazione italiana all’aumento di capitale della Banca nella forma di ulteriori azioni di capitale a chiamata. 2. La sottoscrizione dell’aumento di capitale di cui al comma 1 è pari a complessivi 6.855.963.864 euro e comporta un aumento della quota di capitale dell’Italia nella Banca dal 16,1 al 19,2 per cento. 3. La sottoscrizione di cui al comma 2 non comporta oneri per la finanza pubblica. Serie generale - n. 71 Art. 19. Supporto all’attività internazionale 1. Per le finalità di cui all’ articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per potenziare le attività a supporto dei negoziati europei e internazionali, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali nel rispetto dei limiti della dotazione organica, a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a trenta unità di personale di alta professionalità da inquadrare nel profilo di area terza. Le procedure concorsuali di cui al primo periodo si svolgono nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri assunzionali derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari ad euro 220.000 per l’anno 2019 e ad euro 1.310.000 annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga al secondo periodo del medesimo comma 298 e al comma 344 del predetto articolo 1. 2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 586 l’ultimo periodo è soppresso; b) dopo il comma 586 è inserito il seguente: «586-bis. Per le finalità di cui al comma 586, la delegazione per la presidenza italiana del G20 e il Ministero dell’economia e delle finanze possono stipulare contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.». 3. Agli oneri di cui al comma 2, lettera b), pari a euro 1.200.000 per l’anno 2019, euro 1.650.500 per l’anno 2020 e a euro 1.669.000 per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. All’articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, le parole: «entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 70 per cento delle risorse residue nel conto nell’anno considerato». Capo III GARANZIA CARTOLARIZZAZIONE SOFFERENZE (GACS) Art. 20. Garanzia cartolarizzazione sofferenze 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al presente Capo, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte — 11 —

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