GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8-bis,
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo
professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo
rilascio.
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2005
Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall’art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e
dall’art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella
riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare alla
richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto
disposto dall’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l’esito della prova attitudinale effettuata in data
30 maggio e 9 giugno 2005, ai sensi dell’art. 8,
comma 1, del gia' citato decreto legislativo n. 115/1992,
a seguito della quale la sig.ra Gorbouchina Galina e'
risultata idonea;
GA
ZZ
ET
TA
Il direttore generale: Mastrocola
guiti ai fini dell’ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;
ON
-L
IN
E
2. La dott.ssa Cirocco Patricia e' autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri
territorialmente competente.
05A07422
Serie generale - n. 173
UF
FI
CI
AL
E
27-7-2005
Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il
riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
DECRETO 22 giugno 2005.
—
Riconoscimento, alla sig.ra Gorbouchina Galina, di titolo di
studio estero, quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia
della professione di medico chirurgo.
GU
RI
TE
L
IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista l’istanza con la quale la sig.ra Gorbouchina
Galina, cittadina russa, ha chiesto il riconoscimento del
titolo di medico conseguito in Russia, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;
TR
AT
TA
DA
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni,
in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
CO
PI
A
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394 ßRegolamento recante norme
di attuazione del testo unico a norma dell’art. 1,
comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286ý
e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il
decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre
2004, n. 334;
Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394
del 1999 ed in particolare il comma 7 dell’art. 50, che
disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali
abiitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non
comunitari, nonche¤ dei titoli accademici di studio e di
formazione professionale, complementari dei predetti
titoli abilitanti all’esercizio di una professione, conse-
Decreta:
1. Il titolo di medico rilasciato in data 29 giugno 1991
dall’Istituto statale di medicina di Sverdlovsk (Federazione Russa) alla sig.ra Gorbouchina Galina, nata a
Sverdlovsk (Russia) il 25 luglio 1958, e' riconosciuto
quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.
2. La dott.ssa Gorbouchina Galina e' autorizzata ad
esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri
territorialmente competente ed accertamento da parte
dell’ordine stesso della conoscenza della lingua italiana
e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.
3. L’esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell’ambito delle quote stabilite ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di
validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta
di soggiorno.
4. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8-bis,
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo
professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo
rilascio.
ö 24 ö
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents