GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
27-7-2005
Serie generale - n. 173
per l’adozione delle sanzioni previste. Le disposizioni del presente
comma non si applicano nel caso sia raggiunta una conciliazione
ai sensi dei commi 4 e 7.
13. Ferma restando l’azione ordinaria, le disposizioni dell’art. 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano in tutti
i casi di azione individuale in giudizio promossa dalla persona
che vi abbia interesse o su sua delega da un’organizzazione sindacale o dalla consigliera o dal consigliere provinciale o regionale
di parita'.
14. Qualora venga presentato un ricorso in via di urgenza ai sensi
del comma 10 o ai sensi dell’art. 15 della legge 9 dicembre 1977,
n. 903, come modificato dal comma 13, non trova applicazione
l’art. 410 del codice di procedura civile.ý.
8. Con riguardo alle discriminazioni di carattere collettivo di cui
al comma 7 le consigliere o i consiglieri di parita', qualora non ritengano di avvalersi della procedura di conciliazione di cui al medesimo
comma o in caso di esito negativo della stessa, possono proporre
ricorso davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti.
ö Per la legge 9 dicembre 1977, n. 903, vedi note alle premesse. Il
testo degli articoli 1 e 15, cos|' come modificati dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
ßArt. 1. ö EØ vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso
per quanto riguarda l’accesso al lavoro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma. indipendentemente dalle modalita' di
assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attivita', a tutti i
livelli della gerarchia professionale.
La discriminazione di cui al comma precedente e' vietata anche se
attuata:
1) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;
2) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione
ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che
indichi come requisito professionale l’appartenenza all’uno o all’altro
sesso.
Il divieto di cui ai commi precedenti si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e
aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l’accesso sia i
contenuti, nonche¤ all’affiliazione e all’attivita' in un’organizzazione di
lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri
esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali
organizzazioni.
Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono ammesse
soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate
attraverso la contrattazione collettiva.
Non costituisce discriminazione condizionare all’appartenenza
ad un determinato sesso l’assunzione in attivita' della moda, dell’arte
e dello spettacolo, quando cio' sia essenziale alla natura del lavoro o
della prestazione.ý.
ßArt. 15. ö Qualora vengano posti in essere comportamenti
diretti a violare le disposizioni di cui agli articoli 1 e 5 della presente
legge, su ricorso del lavoratore o per sua delega delle organizzazioni
sindacali, il pretore del luogo ove e' avvenuto il comportamento
denunziato, in funzione di giudice del lavoro, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga
sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della
prova fornita, ordina all’autore del comportamento denunciato, con
decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del
comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L’efficacia esecutiva del decreto non puo' essere revocata fino alla
sentenza con cui il pretore definisce il giudizio instaurato a norma
del comma seguente.
Contro il decreto e' ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al pretore che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli
articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
L’inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione e' punita ai sensi dell’art. 650 del codice penale.
Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti
pubblici si applicano le norme previste in materia di sospensione dell’atto dell’art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034.ý.
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Nota all’art. 3:
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9. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla
base del ricorso presentato ai sensi del comma 8, oltre a provvedere,
se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale ordina
all’autore della discriminazione di definire un piano di rimozione
delle discriminazioni accertate, sentite, nel caso si tratti di datore di
lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismi locali aderenti alle organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonche¤
la consigliera o il consigliere di parita' regionale competente per territorio o il consigliere o la consigliera nazionale. Nella sentenza il giudice fissa i criteri, anche temporali, da osservarsi ai fini della definizione ed attuazione del piano.
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7. Qualora le consigliere o i consiglieri di parita' regionali e, nei
casi di rilevanza nazionale, il consigliere o la consigliera nazionale,
rilevino l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori
diretti o indiretti di carattere collettivo, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le lavoratrici o i lavoratori lesi
dalle discriminazioni, prima di promuovere l’azione in giudizio ai
sensi dei commi 8 e 10, possono chiedere all’autore della discriminazione di predisporre, un piano di rimozione delle discriminazioni
accertate entro un termine non superiore a centoventi giorni, sentite,
nel caso di discriminazione posta in essere da un datore di lavoro, le
rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le associazioni locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Se il piano e' considerato idoneo
alla rimozione delle discriminazioni, la consigliera o il consigliere di
parita' promuove il tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in
copia autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del
tribunale in funzione di giudice del lavoro.
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10. Ferma restando l’azione di cui al comma 8, la consigliera o il
consigliere regionale e nazionale di parita' possono proporre ricorso
in via d’urgenza davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro
o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti.
Il giudice adito, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte
sommarie informazioni, ove ritenga sussistente la violazione di cui al
ricorso con decreto motivato e immediatamente esecutivo oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale,
nei limiti della prova fornita, ordina all’autore della discriminazione
la cessazione del comportamento pregiudizievole e adotta ogni altro
provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti delle discriminazioni
accertate, ivi compreso l’ordine di definizione ed attuazione da parte
del responsabile di un piano di rimozione delle medesime. Si applicano in tal caso le disposizioni del comma 9. Contro il decreto e'
ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione avanti alla medesima autorita' giudiziaria territorialmente competente, che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
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11. L’inottemperanza alla sentenza di cui al comma 9, al decreto
di cui al comma 10 o alla sentenza pronunciata nel relativo giudizio
di opposizione e' punita ai sensi dell’art. 650 del codice penale e comporta altres|' la revoca dei benefici di cui al comma 12 ed il pagamento
di una somma di lire centomila per ogni giorno di ritardo da versarsi
al Fondo di cui all’art. 9.
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12. Ogni accertamento di atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi del presente articolo posti in essere da soggetti
ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi
dello Stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto
attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, di servizi o forniture,
viene comunicato immediatamente dalla direzione provinciale
del lavoro territorialmente competente ai Ministri nelle cui
amministrazioni sia stata disposta la concessione del beneficio o
dell’appalto. Questi adottano le opportune determinazioni, ivi
compresa, se necessario, la revoca del beneficio e, nei casi piu'
gravi o nel caso di recidiva, possono decidere l’esclusione del
responsabile per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie
ovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione si applica anche
quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di
appalti concessi da enti pubblici, ai quali la direzione provinciale
del lavoro comunica direttamente la discriminazione accertata
05G0169
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