GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ON -L IN E ture tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, nonche¤ ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attivita' di vigilanza. 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per i porti e le stazioni ferroviarie, ovvero con delibera degli organi competenti per i luoghi, le installazioni e i mezzi di rilievo locale, sono stabiliti gli importi posti a carico dell’utenza quale contributo alla copertura dei costi dei servizi di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Art. 19. Art. 18. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, add|' 27 luglio 2005 GU RI TE L — GA ZZ ET TA zione e' eseguita per entrambi depositando le copie ad essi destinate presso la locale sede dell’ordine degli avvocati.ý; c) all’articolo 49, la rubrica e' sostituita dalla seguente: ßCitazione a giudizioý; d) all’articolo 50, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: ßa) nell’udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio, da personale in quiescenza da non piu' di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;ý. 5. All’articolo 72, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: ßa) nell’udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio, da personale in quiescenza da non piu' di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;ý. 6. Per i procedimenti relativi ai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale non si applicano le modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 e rimane ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Serie generale - n. 173 UF FI CI AL E 27-7-2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell’interno DA Servizi di vigilanza che non richiedono l’impiego di personale delle forze di polizia Fini, Ministro degli affari esteri CO PI A TR AT TA 1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell’autorita' di pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre autorita' eventualmente competenti, e' consentito l’affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonche¤ nell’ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non e' richiesto l’esercizio di pubbliche potesta' o l’impiego di appartenenti alle Forze di polizia. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell’interno, le condizioni, gli ambiti funzionali e le modalita' per l’affidamento dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali delle attrezza- Castelli, Ministro della giustizia Landolfi, Ministro delle comunicazioni Stanca, Ministro per l’innovazione e le tecnologie Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Siniscalco, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli 05G0176 ö 10 ö

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