GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 15. Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo TR AT TA DA GU RI TE L — 1. Dopo l’articolo 270-ter del codice penale sono inseriti i seguenti: ß270-quater. (Arruolamento con finalita' di terrorismo anche internazionale). ö Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, arruola una o piu' persone per il compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da sette a quindici anni. 270-quinquies. (Addestramento ad attivita' con finalita' di terrorismo anche internazionale). ö Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonche¤ di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.ý. Art. 16. ON -L IN E 2. Dopo l’articolo 343, comma 5, del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: ß5-bis. I commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano quando si procede per i delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale: 270-bis, terzo comma, 270-quater, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo internazionale, e 270-quinquies, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo internazionale.ý. Art. 17. Norme sull’impiego della polizia giudiziaria 1. All’articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: ß2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice puo' disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l’osservanza delle norme del presente titolo.ý; b) il comma 2-ter e' abrogato. 2. All’articolo 151 del codice di procedura penale il comma 1 e' sostituito dal seguente: ß1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria e' delegata a compiere o e' tenuta ad eseguire.ý. 3. All’articolo 59, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: ßGli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidatiý sono inserite le seguenti: ßinerenti alle funzioni di cui all’articolo 55, comma 1ý. 4. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 20 la rubrica e' sostituita dalla seguente: ßCitazione a giudizioý e il comma 1 e' sostituito dal seguente: ß1. Il pubblico ministero cita l’imputato davanti al giudice di pace.ý; b) all’articolo 20, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: Autorizzazione a procedere per i reati di terrorismo CO PI A smo internazionale, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si puo' procedere senza l’autorizzazione del Ministro della giustizia.ý. GA ZZ ET TA (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, e sussiste il rischio che i fondi o le risorse possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attivita' terroristiche, il presidente del Comitato di sicurezza finanziaria ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica competente ai sensi dell’articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575.ý. 7. All’articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: ßLe disposizioni di cui al primo comma, anche in deroga all’articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell’articolo 22 della presente legge possono essere altres|' applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali.ý. Serie generale - n. 173 UF FI CI AL E 27-7-2005 1. Il primo comma dell’articolo 313 del codice penale e' sostituito dal seguente: ßPer i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 270-bis terzo comma, e 270-quater, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo internazionale, 270-quinquies, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalita' di terrori- ß3. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal pubblico ministero o dall’assistente giudiziario. 4. La citazione e' notificata, a cura dell’ufficiale giudiziario, all’imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima della data dell’udienza. Se l’imputato e' gia' assistito da un difensore la notifica- ö 9 ö

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