GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1 non possono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato.
Art. 12.
Verifica delle identita' e dei precedenti
giudiziari dell’imputato
ßArt. 66-bis.
Verifica dei procedimenti a carico dell’imputato
Nuove norme in materia di misure di prevenzione
1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, e' sostituito
dal seguente:
ß2. Se l’inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della
reclusione da uno a cinque anni ed e' consentito l’arresto
anche fuori dei casi di flagranza.ý.
2. Il primo comma dell’articolo 12 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni,
e' abrogato.
3. All’articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto
il seguente:
ß1-bis. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la
persona risulti definitivamente condannata per un
delitto non colposo, con la notificazione della proposta
il questore puo' imporre all’interessato il divieto di cui
all’articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre
1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi
quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.ý.
4. L’articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
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1. Dopo l’articolo 66 del codice di procedura penale e'
inserito il seguente:
Art. 14.
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identita' e gli altri documenti elettronici, dall’articolo 36
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.ý.
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1. In ogni stato e grado del procedimento, quando
risulta che la persona sottoposta alle indagini o l’imputato e' stato segnalato, anche sotto diverso nome, all’autorita' giudiziaria quale autore di un reato commesso
antecedentemente o successivamente a quello per il
quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all’autorita' giudiziaria competente ai fini dell’applicazione
della legge penale.ý.
Art. 13.
Serie generale - n. 173
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27-7-2005
Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo
DA
1. All’articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di
procedura penale, le parole: ßnon inferiore nel minimo
a cinque anni o nel massimo a dieci anniý sono sostituite dalle seguenti: ßnon inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anniý.
TR
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TA
2. All’articolo 381, comma 2, del codice di procedura
penale e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
ßm-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall’articolo
497-bis del codice penale.ý.
2. All’articolo 384 del codice di procedura penale
sono apportate le seguenti modificazioni:
ßArt. 5.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l’inosservanza concerne l’allontanamento abusivo dal luogo in
cui e' disposto l’obbligo del soggiorno, la pena e' della
reclusione da due a cinque anni.ý.
5. All’articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, il secondo comma e' sostituito
dal seguente:
ßIn ogni caso si procede d’ufficio e quando i delitti di
cui al primo comma, per i quali e' consentito l’arresto
in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla
misura di prevenzione, la polizia giudiziaria puo' procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza.ý.
6. Nel decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001,
n. 431, e successive modificazioni, dopo l’articolo 1 e'
inserito il seguente:
Congelamento dei beni
b) al comma 3, le parole: ßspecifici elementi che
rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi
alla fugaý sono sostituite dalle seguenti: ßspecifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano
fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla
fugaý.
1. Quando sulla base delle informazioni acquisite a
norma dell’articolo 1 sussistono sufficienti elementi per
formulare al Comitato per le sanzioni delle Nazioni
Unite o ad altro organismo internazionale competente
proposte per disporre il congelamento di fondi o di
risorse economiche, quali definiti dal regolamento
CO
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a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ßo di un delitto commesso per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine
democraticoý;
ßArt. 1-bis.
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