14-11-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 265 ci - Dipartimento di Polizia allargato all’Ufficio Centrale Nazionale Interpol. Art. 13. 2. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti si scambiano un elenco degli Uffici autorizzati a stabilire contatti diretti per adempiere alle disposizioni del presente Accordo ed i canali di comunicazione utilizzabili a tale scopo. Lingua di cooperazione Nel corso della cooperazione ai sensi del presente Accordo le Parti usano la lingua italiana. Art. 14. 3. Le Parti si informano immediatamente circa eventuali variazioni nell’elenco degli Uffici di cui al paragrafo 2. 4. La cooperazione avviene, in via principale, attraverso il canale «Interpol». Art. 9. Riunioni e consultazioni Al fine di agevolare l’esecuzione del presente Accordo, i rappresentanti delle Parti possono, qualora necessario, tenere incontri e consultazioni per discutere e migliorare la cooperazione. Art. 10. Entrata in vigore, cessazione ed emendamenti 1. Il presente Accordo entra in vigore alla data dell’ultima notifica con cui le Parti si comunicano reciprocamente per iscritto, attraverso i canali diplomatici, l’avvenuto adempimento delle rispettive procedure interne. 2. Il presente Accordo resta in vigore fino a denuncia effettuata attraverso i canali diplomatici da una delle due Parti all’altra Parte circa la sua intenzione di porre fine all’accordo, con un preavviso scritto di almeno sei mesi. 3. Le Parti, con reciproco consenso, possono apportare emendamenti al presente Accordo. In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato e sancito il presente Accordo in due originali, in lingua italiana. Fatto a Roma il giorno 29 di febbraio dell’anno 2012 Composizione delle controversie Eventuali controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte amichevolmente mediante consultazioni tra le Parti. Art. 11. p. Il Governo della Repubblica italiana CANCELLIERI p. Il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino MULARONI Rapporti con altri trattati internazionali 1. Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri trattati internazionali stipulati dagli Stati delle Parti. Art. 12. Spese 1. Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta ai sensi del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Se la richiesta include spese notevoli o straordinarie, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta ed il modo in cui saranno sostenute le spese. 2. Salvo diverso accordo, i costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte richiesta, mentre le spese di viaggio e alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte richiedente. LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1166): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Bonino) in data 14 novembre 2013. Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 3 dicembre 2013 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª. Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 10 dicembre 2013 e il 12 febbraio 2014. Esaminato in Aula e approvato il 2 aprile 2014. Camera dei deputati (atto n. 2271): Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 aprile 2014 con pareri delle commissioni I, II e V. Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 3 giugno 2014 e il 23 luglio 2014. Esaminato in Aula il 15 settembre 2014 e approvato il 18 settembre 2014. 14G00178 — 5 —

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