14-11-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA c) scambio di informazioni sulle organizzazioni criminali e sulle persone coinvolte in attività criminali; d) scambio delle informazioni sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori, sulle persone ad essi collegate, nonché sulle relative attività svolte; e) scambio e analisi delle informazioni sulle sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori, sui luoghi e sui metodi di produzione e fabbricazione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti, comprese le modalità di occultamento, nonché sulle tecniche di analisi; f) scambio di informazioni finalizzato all’identificazione e alla localizzazione di persone e di beni riferibili a reati contemplati dal presente Accordo, nonché delle vittime di tali reati; g) scambio delle informazioni ed esperienze in materia di sicurezza dei trasporti; h) scambio di informazioni in materia di immigrazione irregolare ed illegale, nonché delle rispettive relazioni sulla valutazione del rischio connesso ai flussi ed alle rotte dell’immigrazione; i) esecuzione delle richieste di assistenza previste nell’articolo 5; l) assistenza in materia di formazione e miglioramento delle capacità attraverso corsi di formazione per il personale delle due Parti; m) scambio di informazioni concernenti le legislazioni e le prassi di interesse reciproco; n) possibile invio, per determinati periodi di tempo e in accordo fra le Parti, di esperti finalizzato a promuovere lo svolgimento di operazioni congiunte, le cui modalità esecutive potranno essere definite in un successivo Protocollo; o) scambio di altre informazioni ritenute dalle Parti di reciproco interesse istituzionale. 2. Allo scopo di salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica, attraverso un’attività di prevenzione generale e controllo del territorio, e al fine di combattere con maggiore efficacia la criminalità, le Parti possono pianificare lo svolgimento di servizi misti, in relazione alle esigenze di volta in volta rappresentate. A tal fine ciascuna Parte indicherà, entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo, gli Uffici competenti in materia di polizia che possano collaborare con i corrispondenti Uffici dell’altra Parte. Le relative procedure saranno regolate da specifiche intese. Le Parti potranno, altresì, avviare progettualità volte a migliorare i modelli operativi dei servizi sul territorio di interesse comune per renderli più rispondenti alle realtà locali. 3. Le Parti concordano sulla necessità di rendere più rapido lo scambio e l’utilizzo delle informazioni delle rispettive Forze di Polizia concernenti, oltre alla criminali- Serie generale - n. 265 tà organizzata, anche la prevenzione e la repressione della criminalità in genere nonché dei dati in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. A tal fine, per migliorare le metodologie di comunicazione, le Parti possono adottare un collegamento tra «punti di contatto nazionali» che sono: per la Parte italiana, il Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia; per la Parte sammarinese, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politici - Dipartimento di Polizia allargato all’Ufficio Centrale Nazionale Interpol in collaborazione con la Gendarmeria. Il «punto di contatto» che riceve la richiesta, nel rispetto del proprio diritto nazionale, effettua la consultazione, senza ritardo, comunicandone l’esito al «punto di contatto» richiedente. Le modalità di comunicazione saranno regolate attraverso specifiche intese tecniche. Art. 4. Limiti relativi all’utilizzo delle informazioni e dei documenti 1. Le Parti concordano che le informazioni e i dati personali trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani di cui le Parti sono membri. 2. I dati personali e, in particolare, le informazioni di carattere sensibile, scambiati fra le Parti sono soggetti agli stessi standard di protezione che si applicano ai dati nazionali, conformemente al diritto interno delle Parti applicabile in materia. 3. Le Parti riconoscono che la gestione e il trattamento dei dati personali vicendevolmente acquisiti sono di importanza cruciale per la compiuta attuazione del presente Accordo e si impegnano reciprocamente a garantire un analogo livello di protezione dei dati personali. Le Parti adottano le necessarie misure tecniche e organizzative per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione, dall’alterazione o dall’accesso non autorizzati o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate. 4. Le Parti non comunicano i dati forniti, ai sensi del presente Accordo, ad alcuno Stato terzo, organismo internazionale o soggetto privato, senza il consenso della Parte che ha fornito i dati e senza le appropriate garanzie. — 3 —

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