14-11-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ha chiesto la classificazione a strada statale, quale parte della S.S. 45 bis “della Gardesana Occidentale”, della variante all’abitato di Arco, che si estende dal km 116,678 al km 119,147, e la contestuale declassificazione a strada comunale del tratto sotteso e del tratto finale della S.S.240 dir “Nago – Arco”; Visto il parere favorevole del Comune di Arco, espresso con nota n. 24995 del 16 ottobre 2012; Visto il voto n. 72/13 reso nell’adunanza del 13 marzo 2014, con il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – V Sezione – ha espresso parere favorevole sulla richiesta di classificazione a strada statale S.S. 45 bis della nuova variante all’abitato di Arco e della contestuale declassificazione a strada comunale del relativo tratto sotteso e del tratto finale della S.S. 240 dir.; Decreta: Art. 1. La variante all’abitato di Arco, di lunghezza pari a km 3,285, composta dal tratto finale della S.S. 249 “della Gardesana Orientale” dalla progr. km 100,462 alla progr. km 101,130 della lunghezza di km 0,668, e dal tratto finale della S.P. 118 “di San Giorgio” dalla progr. km 3,750 alla progr. km 6,367 della lunghezza di km 2,617, che sottende il tratto di S.S. 45 bis dal km 116,678 al Km 119,147, è classificata strada statale S.S. 45 bis variante di Arco (TN). Art. 2. A seguito dell’inglobamento del tratto finale S.S. 249 nella variante all’abitato di Arco quale parte della S.S. 45 bis, l’estensione della S.S. 249 si riduce da km 10,108 a km 9,440, la progressiva finale varia dal km 101,130 al km 100,462 e il nuovo caposaldo finale coincide con il km 116,778 della nuova S.S. 45 bis variante di Arco. Art. 3. Il tratto finale della S.S. 240 dir, dalla progr. km 4,832 alla progr. km 5,662, della lunghezza di km 0,830, è declassificato e trasferito al Comune di Arco; l’estensione della S.S. 240 dir si riduce da km 5,662 a km 4,832, il nuovo caposaldo finale coincide con il km 118,930 della nuova S.S. 45 bis variante di Arco. Art. 4. Il tratto esistente di S.S. 45 bis, dal km 116,678 al km 119,147 della lunghezza di km 2,469, sotteso dalla nuova viabilità, è declassificato e trasferito al Comune di Arco. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 settembre 2014 Il Ministro: LUPI 14A08696 Serie generale - n. 265 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 24 settembre 2014. Avvio della procedura per l’istituzione dell’elenco degli operatori economici di fiducia della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura per l’espletamento delle procedure di acquisizione in economia, dirette all’affidamento di appalti di servizi. IL DIRETTORE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013 n. 105 reca «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell’art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ CE e 2004/18/CE»; Visto in particolare l’art. 27 del predetto decreto legislativo n. 163/2006 che prevede che per contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici, previsti all’art. 19 del medesimo decreto legislativo, l’affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità; Visto inoltre l’art. 125 del medesimo decreto legislativo n. 163/2006 recante «Lavori, servizi e forniture in economia» che la possibilità di scegliere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi in economia tramite appositi elenchi predisposti dalle stazioni appaltanti; Visto infine l’art. 19 lettera f) del decreto legislativo n. 163/06 «concernente i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell’esercizio della sua attività, a condizione che la presentazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207 recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”»; Visto il Reg.(CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 del Consiglio europeo recante il Fondo europeo per la Pesca (F.E.P.); Visto in particolare l’art. 40 del regolamento FEP, che nell’ambito dell’Asse prioritario 3 - misure di inte- — 45 —

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