14-11-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
se province sono subentrate all’Anas in qualità di ente
gestore delle strade statali ai sensi del citato art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,
n. 381;
Vista la nota n. S106/12/385864/19.5.7/2/FBO/it del
4 luglio 2012, con cui la Provincia Autonoma di Trento ha
chiesto la classificazione a strada statale, quale parte della
S.S. 240 “di Loppio e Val di Ledro”, della nuova variante
al centro storico dell’abitato di Storo, che si estende dal
Km 50,790 al Km 51,410, e la contestuale declassificazione a strada comunale del relativo tratto sotteso;
Visto il relativo parere favorevole del Comune di Storo
espresso con nota n. 5946 del 21 giugno 2012;
Visto il voto n. 18/13 reso nell’adunanza del 20 febbraio 2014, con il quale il Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici – V Sezione – ha espresso parere favorevole sulla richiesta di classificazione a strada statale S.S. 240 “di
Loppio e Val di Ledro” della nuova variante al centro storico dell’abitato di Storo e della contestuale declassificazione a strada comunale relativo tratto di S.S. 240 sotteso;
Decreta:
Art. 1.
La nuova variante al centro storico dell’abitato di Storo, di lunghezza pari a Km 0,620, che sottende il tratto
esistente di S.S. 240 “di Loppio e Val di Ledro” dal Km
50,790 al Km 51,410, è classificata strada statale.
Art. 2.
Il tratto esistente di S.S. 240 dal Km 50,790 al Km
51,410 sotteso alla nuova viabilità statale è declassificato
e trasferito al Comune di Storo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 settembre 2014
Il Ministro: LUPI
14A08695
DECRETO 18 settembre 2014.
Classificazione a strada statale S.S. 45 bis «della Gardesana Occidentale» della variante all’abitato di Arco e contestuale declassificazione a strada comunale del tratto sotteso
e del tratto finale della S.S. 240 «Nago – Arco».
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l’art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la com-
Serie generale - n. 265
petenza in materia di classificazione e declassificazione
delle strade statali;
Visto l’art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di
esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada,
che prescrive che per le strade statali la declassificazione
è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, su proposta dell’ANAS o della Regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate
all’art. 2, comma 2, del regolamento medesimo;
Visto l’art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che prescrive che
l’assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli
tronchi avvenga con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti, sentito il
Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
Visto l’art. 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 461 che prevede che nelle province autonome di Trento
e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle
stesse attribuite, la materia trattata dallo stesso decreto
rimane disciplinata da quanto già disposto dalle apposite
norme di attuazione dello statuto;
Visto l’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello
statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in
materia di urbanistica ed opere pubbliche, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320,
che prevede che a decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per
il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità
stradale dello Stato quale ente proprietario e dell’Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade;
Visto l’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 381, norme di attuazione dello
statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in
materia di urbanistica ed opere pubbliche, che prevede
che la classificazione come strade statali delle strade locali e provinciali e la riclassificazione delle strade statali siano effettuate dallo Stato d’intesa con la Provincia
interessata;
Considerato che le suddette norme statutarie fanno salva la previgente disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e
dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del
nuovo codice della strada, in materia di classificazione
delle strade statali in quanto complementare alla stessa
disciplina statutaria, con la sola differenza che le stesse province sono subentrate all’Anas in qualità di ente
gestore delle strade statali ai sensi del citato art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,
n. 381;
Vista la nota n. S106/12/435668/19.5.7/2/FBO/ml del
30 luglio 2012, con cui la Provincia Autonoma di Trento
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