14-11-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DECRETO 30 ottobre 2014. Proroga della scadenza delle autorizzazioni dei prodotti biocidi appartenenti al PT 14 ed aventi come principi attivi il difetialone e/o il difenacum. IL DIRETTORE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO Visto il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi; Visto che i principi attivi difetialone e difenacum sono stati inclusi nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per poter essere utilizzati nei biocidi per tipo di prodotto 14 e, a norma dell’art. 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, sono considerati approvati ai sensi del medesimo regolamento, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della direttiva summenzionata; Visto che la loro approvazione sulla base delle rispettive direttive di inclusione (dir.2007/69/CE e 2008/81/ CE) era prevista al 31 ottobre 2014 per il difetialone e al 31 marzo 2015 per il difenacum; Vista la decisione di esecuzione della commissione del 25 giugno 2014 che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del difetialone e del difenacum destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 al 30 giugno 2018; Visto il documento CA-Sept14-Doc 5.2-Final nel quale la Commissione europea, al fine di consentire alle aziende titolari di autorizzazioni di biocidi rientranti nel tipo di prodotto 14 aventi come principi il difetialone e/o il difenacum di presentare domanda di rinnovo delle autorizzazioni e di ottenere il relativo provvedimento di rinnovo da parte delle autorità competenti, ha indicato la data del 31 agosto 2020 come scadenza delle autorizzazioni dei prodotti, Ritenuto di dover, pertanto, posticipare, la data di scadenza delle autorizzazioni rilasciate da questa amministrazione relative a prodotti biocidi appartenenti alla categoria di prodotto 14 ed aventi come principi attivi il difetialone e/o il difenacum; Decreta: Art. 1. 1. La scadenza delle autorizzazioni dei prodotti biocidi autorizzati appartenenti alla categoria di prodotto 14 ed aventi come principi attivi il difetialone e/o il difenacum è posticipata al 31 agosto 2020. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 ottobre 2014 Il direttore generale: MARLETTA 14A08808 Serie generale - n. 265 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 18 settembre 2014. Classificazione a strada statale S.S. 241 «della Val d’Ega e del Passo Costalunga» della nuova variante all’abitato di Vigo di Fassa e contestuale declassificazione a strada comunale del tratto sotteso. IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l’art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali; Visto l’art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive che per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ANAS o della Regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all’art. 2, comma 2, del regolamento medesimo; Visto l’art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che prescrive che l’assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvenga con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici; Visto l’art. 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 che prevede che nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia trattata dallo stesso decreto rimane disciplinata da quanto già disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto; Visto l’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, che prevede che a decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell’Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade; Visto l’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, che prevede che la classificazione come strade statali delle strade locali e provinciali e la riclassificazione delle strade statali siano effettuate dallo Stato d’intesa con la Provincia interessata; Considerato che le suddette norme statutarie fanno salva la previgente disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre — 42 —

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