14-11-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
DECRETO 30 ottobre 2014.
Proroga della scadenza delle autorizzazioni dei prodotti
biocidi appartenenti al PT 14 ed aventi come principi attivi
il difetialone e/o il difenacum.
IL DIRETTORE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
Visto il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla
messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi;
Visto che i principi attivi difetialone e difenacum sono
stati inclusi nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per poter essere utilizzati nei biocidi per tipo di prodotto 14 e, a norma dell’art. 86
del regolamento (UE) n. 528/2012, sono considerati approvati ai sensi del medesimo regolamento, fatte salve le
specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della direttiva summenzionata;
Visto che la loro approvazione sulla base delle rispettive direttive di inclusione (dir.2007/69/CE e 2008/81/
CE) era prevista al 31 ottobre 2014 per il difetialone e al
31 marzo 2015 per il difenacum;
Vista la decisione di esecuzione della commissione del
25 giugno 2014 che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del difetialone e del difenacum destinati ad
essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 al
30 giugno 2018;
Visto il documento CA-Sept14-Doc 5.2-Final nel quale
la Commissione europea, al fine di consentire alle aziende
titolari di autorizzazioni di biocidi rientranti nel tipo di
prodotto 14 aventi come principi il difetialone e/o il difenacum di presentare domanda di rinnovo delle autorizzazioni e di ottenere il relativo provvedimento di rinnovo
da parte delle autorità competenti, ha indicato la data del
31 agosto 2020 come scadenza delle autorizzazioni dei
prodotti,
Ritenuto di dover, pertanto, posticipare, la data di
scadenza delle autorizzazioni rilasciate da questa amministrazione relative a prodotti biocidi appartenenti alla
categoria di prodotto 14 ed aventi come principi attivi il
difetialone e/o il difenacum;
Decreta:
Art. 1.
1. La scadenza delle autorizzazioni dei prodotti biocidi
autorizzati appartenenti alla categoria di prodotto 14 ed
aventi come principi attivi il difetialone e/o il difenacum
è posticipata al 31 agosto 2020.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2014
Il direttore generale: MARLETTA
14A08808
Serie generale - n. 265
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DECRETO 18 settembre 2014.
Classificazione a strada statale S.S. 241 «della Val d’Ega
e del Passo Costalunga» della nuova variante all’abitato
di Vigo di Fassa e contestuale declassificazione a strada comunale del tratto sotteso.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l’art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza in materia di classificazione e declassificazione
delle strade statali;
Visto l’art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di
esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada,
che prescrive che per le strade statali la declassificazione
è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, su proposta dell’ANAS o della Regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate
all’art. 2, comma 2, del regolamento medesimo;
Visto l’art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che prescrive che
l’assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli
tronchi avvenga con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti, sentito il
Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
Visto l’art. 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 461 che prevede che nelle province autonome di Trento
e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle
stesse attribuite, la materia trattata dallo stesso decreto
rimane disciplinata da quanto già disposto dalle apposite
norme di attuazione dello statuto;
Visto l’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello
statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in
materia di urbanistica ed opere pubbliche, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320,
che prevede che a decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per
il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità
stradale dello Stato quale ente proprietario e dell’Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade;
Visto l’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 381, norme di attuazione dello
statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in
materia di urbanistica ed opere pubbliche, che prevede
che la classificazione come strade statali delle strade locali e provinciali e la riclassificazione delle strade statali siano effettuate dallo Stato d’intesa con la Provincia
interessata;
Considerato che le suddette norme statutarie fanno salva la previgente disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e
dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
— 42 —