14-11-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 5.
Schema da adottare e modalità di pubblicazione dei
dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio
preventivo e consuntivo degli enti locali
1. Nelle more dell’armonizzazione contabile, gli enti
locali in contabilità finanziaria pubblicano i dati relativi
alle entrate e alla spesa del proprio bilancio preventivo e
di consuntivo secondo lo schema di cui all’allegato 3 del
presente decreto.
2. Ciascun ente locale pubblica i dati di cui al comma 1
entro 30 giorni dall’approvazione dei bilanci e dei consuntivi da parte dei propri organi consiliari, secondo le
modalità indicate all’art. 2.
Art. 6.
Schema da adottare e modalità di pubblicazione dei
dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio
preventivo e consuntivo delle altre amministrazioni in
contabilità finanziaria
1. Per le altre amministrazioni in contabilità finanziaria, i dati relativi alle entrate e alla spesa sono pubblicati a preventivo e a consuntivo secondo lo schema del
Piano dei conti integrato di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante “Regolamento concernente le modalità di adozione del piano
dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai
sensi dell’art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”. In particolare detta pubblicazione, in termini di competenza e cassa, deve essere in
linea con il contenuto dell’allegato 1.1 Piano finanziario
del citato decreto del Presidente della Repubblica, con
una disaggregazione almeno sino al III livello, secondo lo
schema di cui all’allegato 4 del presente decreto.
2. Ciascuna amministrazione pubblica i dati di cui al
comma 1 entro 30 giorni dall’adozione dei bilanci e dei
consuntivi da parte dei propri organi, secondo le modalità
indicate all’art. 2.
Art. 7.
Schema da adottare e modalità di pubblicazione dei
dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio
preventivo e consuntivo degli enti del Servizio Sanitario
Nazionale e della Gestione Sanitaria Accentrata delle
amministrazioni regionali
1. Gli enti del Servizio sanitario nazionale e le amministrazioni regionali, relativamente alla parte del finanziamento del Servizio sanitario regionale direttamente
gestito di cui all’art. 19, comma 2, lettera b), punto i), del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pubblicano i
dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi
e consuntivi, redatti secondo lo schema di conto economi-
Serie generale - n. 265
co di cui all’allegato 2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, come modificato dal decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, del 20 marzo del 2013 (allegato 5
del presente decreto).
2. Fino all’attuazione delle disposizioni previste dal Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011, le aziende
sanitarie delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano pubblicano i propri bilanci
secondo gli schemi attualmente vigenti, ai sensi di quanto
previsto dalla normativa e dalle intese Stato-Regioni in
materia sanitaria.
3. Ciascun ente pubblica i dati di cui al comma 1 entro
30 giorni dall’approvazione da parte degli organi competenti, secondo le modalità indicate all’art. 2.
Art. 8.
Schema da adottare e modalità di pubblicazione dei
dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio
preventivo e consuntivo delle altre amministrazioni in
contabilità economica
1. Per le amministrazioni in contabilità civilistica, i dati
relativi alle entrate e alla spesa sono pubblicati a preventivo e a consuntivo secondo lo schema di cui al decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 27 marzo 2013
recante “Criteri e modalità di predisposizione del budget
economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica” (allegato 6 del presente decreto).
2. Ciascun ente pubblica i dati di cui al comma 1 entro 30 giorni dall’adozione dei bilanci e dei consuntivi
da parte dei propri organi, secondo le modalità indicate
all’art. 2.
Art. 9.
Definizione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti
1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base
delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di
pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti».
2. A decorrere dall’anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai
commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore
trimestrale di tempestività dei pagamenti».
3. L’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la
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