14-11-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Decreta: Art. 1. Oggetto 1. Il presente decreto definisce gli schemi tipo e le modalità che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottano per la pubblicazione sui propri siti internet istituzionali dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, specificando l’insieme minimo di dati di riferimento e gli schemi, il formato e i tempi di pubblicazione sui predetti siti. Art. 2. Pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle proprie entrate e spese secondo gli schemi indicati negli articoli da 3 a 8. In particolare, le pubbliche amministrazioni in contabilità finanziaria pubblicano le entrate e le spese, di competenza e di cassa, di cui ai propri bilanci di previsione e le somme accertate e incassate, impegnate e pagate, di cui ai propri bilanci consuntivi; le pubbliche amministrazioni in contabilità economica pubblicano i ricavi e proventi e i costi, così come rilevati nel proprio budget e nel bilancio d’esercizio. 2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3, commi 3 e 4, ciascuna pubblica amministrazione pubblica i dati di cui al comma 1 nella sezione “Amministrazione trasparente/Bilanci” di cui all’allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 3. Le amministrazioni pubblicano i dati di cui agli articoli 29 e 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con i relativi metadati, in un formato tabellare di tipo aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Art. 3. Schemi e modalità da adottare per i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo delle amministrazioni centrali dello Stato 1. I dati relativi alle previsioni di entrata, di competenza e di cassa, della Legge di bilancio e del Rendiconto generale dello Stato sono pubblicati con riferimento all’articolo e con indicazione del titolo, della natura, della tipologia, della categoria economica e dell’attività/provento, nonché del centro di responsabilità, secondo lo schema di cui all’allegato 1 del presente decreto. Serie generale - n. 265 2. I dati sulla spesa di competenza e di cassa della Legge di bilancio e del Rendiconto generale dello Stato sono pubblicati con riferimento al capitolo di spesa e con indicazione dello stato di previsione, del centro di responsabilità, della missione, del programma, della categoria economica e della classificazione funzionale in base allo standard internazionale COFOG (Classification of the Functions of Government), secondo lo schema di cui all’allegato 1. 3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai commi 1 e 2 in un’apposita sezione del sito del Ministero dell’economia e delle finanze, accompagnati da metadati, in un formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013. 4. Ciascuna amministrazione centrale dello Stato pubblica altresì i medesimi dati della spesa concernenti il proprio stato di previsione, secondo le modalità indicate all’art. 2, comma 3, tramite un collegamento internet all’apposita sezione del sito del Ministero dell’economia e delle finanze. 5. I dati relativi alla Legge di bilancio sono pubblicati entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento e quelli relativi al Rendiconto generale dello Stato entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento. Art. 4. Schema da adottare e modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo delle amministrazioni regionali 1. Le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti regionali in contabilità finanziaria pubblicano i dati relativi alle entrate e alla spesa del proprio bilancio preventivo e di consuntivo secondo lo schema di cui all’allegato 2 del presente decreto. 2. Ciascuna amministrazione regionale pubblica i dati di cui al comma 1 entro 30 giorni dall’approvazione dei bilanci e dei consuntivi da parte dei propri organi consiliari, secondo le modalità indicate all’art. 2. 3. Nelle more dell’armonizzazione contabile, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti regionali in contabilità finanziaria non hanno l’obbligo di pubblicare il dato di cassa del bilancio di previsione. — 7 —

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