14-11-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto definisce gli schemi tipo e le modalità che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 11,
comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
adottano per la pubblicazione sui propri siti internet istituzionali dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore di tempestività
dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, specificando l’insieme minimo di dati di riferimento e gli schemi, il formato e i tempi di pubblicazione sui predetti siti.
Art. 2.
Pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle proprie entrate e spese secondo gli schemi indicati negli articoli da 3 a 8. In particolare, le pubbliche
amministrazioni in contabilità finanziaria pubblicano le
entrate e le spese, di competenza e di cassa, di cui ai propri bilanci di previsione e le somme accertate e incassate,
impegnate e pagate, di cui ai propri bilanci consuntivi; le
pubbliche amministrazioni in contabilità economica pubblicano i ricavi e proventi e i costi, così come rilevati nel
proprio budget e nel bilancio d’esercizio.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3, commi 3 e
4, ciascuna pubblica amministrazione pubblica i dati di
cui al comma 1 nella sezione “Amministrazione trasparente/Bilanci” di cui all’allegato A del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
3. Le amministrazioni pubblicano i dati di cui agli articoli 29 e 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
con i relativi metadati, in un formato tabellare di tipo
aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il
riutilizzo ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 33
del 2013.
Art. 3.
Schemi e modalità da adottare per i dati relativi alle
entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e
consuntivo delle amministrazioni centrali dello Stato
1. I dati relativi alle previsioni di entrata, di competenza e di cassa, della Legge di bilancio e del Rendiconto generale dello Stato sono pubblicati con riferimento
all’articolo e con indicazione del titolo, della natura, della
tipologia, della categoria economica e dell’attività/provento, nonché del centro di responsabilità, secondo lo
schema di cui all’allegato 1 del presente decreto.
Serie generale - n. 265
2. I dati sulla spesa di competenza e di cassa della
Legge di bilancio e del Rendiconto generale dello Stato sono pubblicati con riferimento al capitolo di spesa e
con indicazione dello stato di previsione, del centro di
responsabilità, della missione, del programma, della categoria economica e della classificazione funzionale in
base allo standard internazionale COFOG (Classification
of the Functions of Government), secondo lo schema di
cui all’allegato 1.
3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai
commi 1 e 2 in un’apposita sezione del sito del Ministero
dell’economia e delle finanze, accompagnati da metadati,
in un formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’art. 7 del
decreto legislativo n. 33 del 2013.
4. Ciascuna amministrazione centrale dello Stato pubblica altresì i medesimi dati della spesa concernenti il
proprio stato di previsione, secondo le modalità indicate all’art. 2, comma 3, tramite un collegamento internet
all’apposita sezione del sito del Ministero dell’economia
e delle finanze.
5. I dati relativi alla Legge di bilancio sono pubblicati
entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento e quelli relativi al Rendiconto generale dello
Stato entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di
riferimento.
Art. 4.
Schema da adottare e modalità di pubblicazione dei
dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio
preventivo e consuntivo delle amministrazioni regionali
1. Le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti regionali in contabilità finanziaria pubblicano i dati relativi alle entrate e alla spesa del proprio
bilancio preventivo e di consuntivo secondo lo schema di
cui all’allegato 2 del presente decreto.
2. Ciascuna amministrazione regionale pubblica i dati
di cui al comma 1 entro 30 giorni dall’approvazione dei
bilanci e dei consuntivi da parte dei propri organi consiliari, secondo le modalità indicate all’art. 2.
3. Nelle more dell’armonizzazione contabile, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
regionali in contabilità finanziaria non hanno l’obbligo di
pubblicare il dato di cassa del bilancio di previsione.
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