4447 COUICE PENALE di razza, di lingua, di costume, di tradizioni storiche, di moralità, di religione, e vivente, quindi, non di puri bisogni mate- garantire le condizioni fondamentali e difesa soltanto contro il pericolo della recidiva del reo, bensi del nuovo Regime politico, naturalmente non esercitare una manifesta influenza sui princip1 filo- un poteva di nuovi quali s'ispira la riforma della legislazione penale sottoposta all'Alta approvazione della Maestà Vostra. Così, la filosolla giuridica penale, che ispira la nuova opera l'uomo e secuzione della pena; che si esplica, per via della prevenzione generale o sociale dei reati, da parte di tutti i cittadini non giuridica diversa da quel- è che una derivazione della filosofla la rivoluzione del rono escluse le vittime speciale cui si ispira- così 1789, la dichiarazione dei diritti del- del cittadino, i codici penali del 1791 e o reati da parte di tutti e contro tutti, ossia contro 11 pericolo della criminalità come fenomeno sociale generale: difesa che si attua mediante la minaccia, l'applicazione, e l'e- soflei ai a pericolo di reati diritto di difesa della società contro 11 che è propria legislativa, generale del Fascismo. Filosolla, in verità, ben la che fu propria degli enciclopedisti francesi i seguaci della scuola criminale positiva e cioè una l'intesero o non indispensabili della Non però semplicemente un diritto di difesa sociale quale ma anche, e sovratutto, di bisogni psicolosiano essi intellettuali o morali o religiosi. spirituali, gici Tale nuova concezione sociale, politica, etica dello Stato, riali o economici, non e vita in comune. per in dell'emenda anno IV e la stessa codificazione legislativa penale del primo Napoleone, che fu il modello a cui si attennero, per più di un secolo, tutte le altre successive legislazioni che dominarono Ciò nuovo della prevenzione per via dell'intimidazione mezzo pubblico del 3 brumaio reati stessi, dei individuale di nuovi reati da parte dei colpevoli, o della soddisfazione e e del come per mezzo dell'intimidazione, dell'eliminazione individuale dei rei. generale, e apre la via a determinare quale sia la posizione del codice penale di fronte alla così detta lotta delle scuole l'una dall'altra filosofia sono criminali in Italia ed all'estero. Il nuovo codice penale non ha creduto, in verità, di dovere aderire in foto ai postulati di principalmente in ciò che l'una à esclusivamente individualista, l'altra essenzialmente sociale o collettiva o statuale, in quanto che, pur evitando gli eccessi della statolatria, pur tu- piuttosto che di un'altra scuola criminologica. Anzitutto, perché l'apera di riforma legislativa si compie non in virtù e in contemplazione di astratte disquisizioni filosofiche e teo- all'estero in Italia, non escluso il codice penale del 1889. e caratteri che distinguono I telando nei confronti dello Stato l'interesse della libertà indivi- duale, tuttavia subordina tale interesse all'interesse supremo dell'esistenza e della conservazione dello Stato e impedisce individui trascenda in licenza od arbitrio. Secondo la concezione filosofica individualista che fu propria dell'illuminismo francese, il diritto di punire, nelle mani che la libertà degli dello Stato, si concepiva come un derivato di un diritto naturale dell'individuo, trasmesso allo Stato mediante alienazione cessione fattane nel così detto contratto sociale o contratto o costitutivo della società dello Stato o nel pactum subiectionis e una , riche, bensì in vista Ritenevano taluni, tra cui il Filangieri, che codesto naturule diritto dell'individuo, allo Stato ceduto, fosse 11 naturale di difesa o di vendetta individuale contro le offese avvenute, il che portava concepire a 11 diritto statuale di punire come un diritto di vendetta collettiva riforma, di credo di o so- o tra cui il Beecaria, che il diritto nire dello Stato altro diritto di del libertà deposito in comune non fosse che cittadino derivato del naturale un più e di pu- precisamente come un delle minime porzioni di libertà naturale dagli individui rinunziate per costituire appunto la Sovranità. come somma del poteri dello Stato, ivi compreso 11 potere di punire. A tali concezioni che costituiscono ultra-individualiste del assai più diritto di punire negazione che l'affermazione la (101 suddetto potere riguardato <lel naturale diritto mente non la rinunciata, come una graziosa concessione di libertà si dell'individuo, almeno nella contrappone filosofla giuridica penale tenacemente del logica- e Fascismo. Secondo tale concezione filosofica, il diritto di punire dello Stato non è un derivato di un diritto naturale dell'individuo come ritennero i giusnaturalisti, avvertitamente dominano le cui altresl concezioni l'opera di più o alcuni il Pessina. Il meno Carrara di ma ispirarsi deve motivi a opportunità politica, adoperandosi nella ricerca dei mezzi tecnici legislativi atti a soddisfare tali necessità ed esigenze. In secondo luogo, perchè il dissidio fra le due scuole dominanti in Italia, l'una che prende di positive di classica o giuridica, l'altra nome o il antropolo- o sociologica, se pur sussiste ancora nella sfera dei principt teorici, sembra, in verità, essersi ormai placato sul terreno pratico delle realizzazioni legislative. non Il nuovo codice penale perciò ha ritenuto migliore avviso giurare in modo esclusivo nel verbo di una o di altra scuola scientitlca. Esso ha ritenuto opportuno poco curandosi di creare dedotto fino alle estreme principio teorico diritto di difesa dell'individuo e e unilaterale sistema sostanzialmente diverso dal avente 10 scopo di assicurare da ciavero, legislativo logicamente più assurde conseguenze da un molto preoccupandosi, invece, e di foggiare un sistema che tutte le scuole componesse nell'unitá di un più alto organismo atto a soddisfare i reali bisogni e di vita della le effettive esigenze società e dello Stato. codice penale che contrastanti indirizzi scientiorganica, mi studierò qui di Di questo generale sistema del nuovo sintetizza e trascende i diversi in una superiore unità brevemente esporre le linee fondamentali ed ftci 2. non essenziali. Dissi già che 10 scopo del diritto di punire dello Stato può più disconoscersi esser dato dalla necessità di difen-- dere l'esistenza e la conservazione dello Stato medesimo contro 11 pericolo della criminalità, avvisata come fenomeno sociale generale. Ma, in verità, la difesa interna dello Stato contro il pericolo della delinquenza non si attua soltanto per via delle pene, onde convierie riconnettere il sistema penale al 21 preventivi repressivi tua la lotta dello Stato contro la delinquenza. In se pur talvolta con evidenti esagerazioni, dalla scuola criminale antropologica), nulPaltro che un diritto di conservazione e di difesa proprio dello Stato, nascente con ma un stema generale dei mezzi Carmignani, ripresa, medesimo, analogo prendere scuola soltanto ciò che in esse vi è di buono e di diritto di Stato e professare alcun particolare di dottrinale, o sommi e criminalisti, quali punire è, invece, secondo la concezione fascista (che in ciò si ricollega alla tradizione propria del Romagnosi e del il nostri 10 ha bisogno necessità sociale fatta dagli individui allo Stato, per sé sempre mutabile e revocabile, e avente a proprio limite la barriera insuperabile parte non filosofico scuna pubblica. Ritenevano altri, ciale bisogni della opportunità convenienze politiche. Pertanto il legislatore, nell'opera sua e diritto o in considerazione dei reali gica che ne derivava. minacciate e vita collettiva ossia delle esigenze sociali e delle e con cui si at- realtà la di- fesa dello Stato contro la criminalità ora è difesa preventiva, ora è difesa repressiva. La prima è lotta• contro le cause generali o speciali dei reati; l'altra è lotta contro gli effetti dannosi o pericolosi, immediati o mediati, dei reati medesimi. La contro la criminalità, preventiva generali (sociali, ma, cioè la difesa ora contro le cause economiche e si prí- dirige politiche) della criminalità, complessivamente considerata come la som-

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