(479 CODICE PENALE 11 progetto disponeva inoltre che, se per effetto di indulto grazia non deve essere eseguita. la pena di morte, ovvero, in tutto o in parte, la pena dell'ergastolo, deve sempre ordinarsi l'assegnazione del condannato a una colonia di o agricola per ad una casa di lavoro, o tempo un inferiore non libertå vigilata, ovvero la tre a anni. La. Commissione parlamentare, a questo proposito, consiglið, anzitutto, di sostituire alle parole: « in tutto o in par- dell'ergastolo la pena sia ridotta te n, le altre: so la pena dell'ergastolo ». pena dell'ergastolo, ridursi », bensi soltanto commutarsi. Conviene poi considerare che si è voluto contemplare anche 11 caso in cui l'e- può che è perpetua, Ma la non a secuzione non esatta la sie ancora cominciata, e quindi e tanto più d'indulto o di grazia, facendo continuare, sia pure per scopi diversi, lo stato di privazione della libertà personale. Essendomi sembrato che tale proposta abbia non solo un fondamento d'indiscutibile equità, ma sia conforme altrest al dovere di prestare 11 più rispettoso sovrana mento alla tre clemenza, la ho eligio ossequio agli atti limitando il provvedi- accolta, vigilata per libertà tempo un inferiore non a anni 106. -- Quando la legge stabilisce una giudice che, trattandosi, di indicarne la specie, senza misura di sicurezza deve ordinare la libertà il un condannato per devigilata, a meno 11tto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (art. 215). La Commissione autorizzato fosse ad parlamentare applicare vorrebbe anche la che 11 cauzione di giudice buona pena con superiore nel detentiva anni, mentre la Itelazione due ministeriale sul medesimo accennava alla possibilità che i prosciolti ricoverati nei municomi comuni. per altri reati venissero Ció é vero, ma e vero altrest che la fielazione aggiungeva che « nelle ipotesi, in cui non v'ha presunzione di pericolosità, potrà, se occorre, subenhare l'azione dell'Autorità amministrativa, per l'internamento del prosoloito in un mani». Comunque, per evitare incertezze nella pratica, ho stabilito che, quando si tratta di contravvenzioni o di delitti colposi, ovvero di altri delitti per i quali la legge comio comune stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, la sentenza di prosciogliessere comunicata all'Autorità quale, naturalmente, promuoverà competenza, quando ne è 11 caso. curezza, la di sua La stessa rata minima bilita in Commissione del cessiva, ha in inoltre di caso dei guarigione prima pubblica si- provvedimenti osservato che la du• giudiziario, sta- manicomio un anni, per gh autori dieci m ricovero di i gravi, é fatti più ec- dei dieci anni, mentre in tale ipetesi l'individuo potrebbe essere assoggettato ad un'altra misura di sicurezza per il tempo intercedente tra la guari- gione 10 spirare del termine di e dieci anni, sembrando inu- persone sane di mente nel mamcomio. del Ma, se si consentisse di accertare la guarigione prima sarebbe non più la del termine mimmo, pericolosità decorso presunta, e quindi ne rimarrebbe alterato 11 sistema. mano tener E' inoltre da la considerarsi facilità delle simulazioni, che non sempre la scienza riesce a svelare a tempo. Quando un delinquente saprà che, simulando la pazzia, correrà il rf- giudiziario per non meno probabilmente troverà più conveniente schio di rimanere in un manicomio di dieci anni, molto rinunciare alla finzione. guarigione dell'infermità di mente e talora soltanto apparente, o precaria, come à dimo. strato da non rari delitti, talvolta atrocissimi, perpetrati da persone dimesse da manicomi perchè ritenute guarite. Né si deve dimenticare che la condotta. Ma questa misura é utilizzata assai scarsamente dal co(veggansi gli articoli 231, 234 e 718), e in modo sussidia- dice L'accoglimento della proposta della Commissione impor. rio. progetto punibili reati massimo a mento debba dizione adottata. In secondo luogo la predetta Commissione espresse il voto che, nel caso in esame, non venisse applicata la misura detentiva, perchè le parve che essa frusterebbe il provvedimento di tazione di terebbe una modificazione di tutto il sistema. Ma se non ho ritenuto opportuno diminuire 11 limite nitquando il ricoverato abbia commesso un . nimo di dieci anni 107. Senza modificare la - progetto dennitivo, ne ho sostanza migliorato dell'articolo 223 la formulazione del (come appare dall'articolo 217) accogliendo una proposta della Commissione parlamentare. . 108. cura L'ordine di ricovero del - di e detentiva è pena condannato nella casa di normalmente viene eseguito dopo che la scontata o altrimenti estinta, ma eccezio- custodia tenuto nalmente, conto delle particolari condizioni d'infer- mità psichica del condannato, il giudice può disporre che il ricovero avvenga prima che sia iniziata o abbia termine l'edella pena detentiva (art. 220). Alla Commissione parlamentare parve secuzione più opportuno far della pena. il ricovero all'esecuzione regola, precedere, Senonch�� io ho considerato che e più logico fare seguire l'accessorio al principale; tanto più che non si può assoggetdi tare 11 condannato a una misura di sicurezza a tempo inde- terminato, prima che abbia avuto fine la pena a tempo determinato alla quale essa accede, senza rinunciare, almeno 1poteticamente, ad eseguire questa pena. E' dunque sufflclente la predetta rispetto a facoltà eccezionale riconosciuta fatto la pena di morte o con l'ergastolo, ho tutriconosciuto che tale limite poteva risultare eccessivo puntbile tavia nell'ipotesi con di fatti meno gravi, rata minima del ricovero nel e peró ho stabilito che la du- manicomio giudiziario sia di cmque anm, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel mínime a dieci anni. Il progetto stabiliva che le cano anche ai minori degli disposizioni predette quattordici. La anni si appli- Commis- parlamentare consiglió una formula più precisa, non sono soggetti potendo i minori degli anni quattordici, che non di diritto penale, essere prosciolti per causa d'infermità psi- sione chica. Ciò è vero, e vale anche, nei congrui casi, per i minori dal quattordici al diciotto anni. Ho modificato, pertanto, la di- sposizione in esame perché anni quattordici, o il minore sia tra i chiaro che, se il minore di quattordici e i diciotto anni prosciolto per ragione d'età, è infermo di mente, la misura di sicurezza che deve prevalere non è quella relativa all'età, Lensi quella propria dell'infermitA di mente. al giudice 110 quel casi, in cui si puð temere che l'esecuzione della pena abbia ad aggravare l'infermitA mental" del condannato. essere -- Il minore non ricoverato in un imputabile per ragione d'età deve riformatorio giudiziario, se ha com- fatto preveduto dalla legge come delitto doloso, punibile con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni messo un 109. la - Quanto al ricovero del prosciotto in un manicomio, parlamentare ha agzitutto osservato che 11 Commissione progetto definitivo (art. 228, 222 del codice) stabiliva soltanto il ricovero nel manicomi giudiziari del proscíolti dall'impu- o con La pena più grave (art. 2¾). Commissione parlamentare consiglió nimo della reclusione a cinque anni. di elevare il mi-

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