CODICE 4478 estendere questa limitazione ai cittadini, i quali non si sciol- gono dai loro vincoli verso lo Stato, soltanto perché si trovino all'estero. Ho pertanto modificato quella disposizione, stabi- PENALE condannato è in carcere, lendo che le misure di sicurezza si applicano ai cittadini ovun- I'interesse della difesa que si trovino, e agli stranieri dello Stato. tica, si trovano nel territorio - giudice Possono ordinate essere con provvedimento successivo, nel caso di condanna, sia durante l'esecuzione della pena, sia in cui 11 condannato si sottrae volontaria- sociale, il minimo abbia talvolta anche come Le misure di sicurezza possono essere ordinate dal nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimen- 102. to. che è possibile stabilire in modo non e a in casi provvedimento, emanato essere durante posso non st'ordine, quale ha, il omissioni, evita convenire la pretesa inutilitA di que- non la cattura fosse eseguita dopo molto tempo. Il progetto una concedeva al giudice la facoltà di sostituire misura di sicurezza detentiva ad attra non detentiva, avu- to riguardo agli accertamenti sulla pericolosità del condannato compiuti durante l'esecuzione della pena. Ritenne la predetta Commissione che questa disposizione sopprimere, sembrandole eccessiva la facoltà data .fosse da Mi e parso opportuno accogliere questa tempo in cui il condannato il rientrano le misure di sicuun mezzo atto a far cessare sicurezza, in modo analogo a ciò che avviene in conseguenza della grazia. pene Ho ritenuto che quel mezzo dovesse consistere nella potevedimenti di revoca delle misure di sicurezza, in ogni caso e condizioni di tempo. Nulla in verità vieta di ammettere senza che 11 piil alto organo del Governo nel campo dell'amministrazione della giustizia possa esercitare. un potere d'indulgenza analogo a quello della grazia, il quale, rispetto alle pene, è riservato al Capo dello Stato. E' poi naturale che, data la na- tura e gli scopi di un simile potere, non si debbano prestabi- lire condizioni per il suo esercizio; peppure quella della ces sazione dello stato di pericolosità, quantunque sia logico prevedere che il Ministro. nelle sue decisioni in questa materia, terrà conto anche di tale elemento. al magistrato. durante le per trovare stà, riconosciuta al Ministro della giustizia, di emettere prov- circa altro, effetto intimidativo, ed che facilmente potrebbero avverarsi quando se Occorreva quindi le misure di dopo la eventuale cattura del latitante. Ma equo ed opportu qualsiasi momento, Senonché questo atto di clemenza sovrana, che ha per oggetto appunto le « pene », non riguarda in essenza i pr6vvedirezza. il è in avviene, per le pene, mediante l'istituto della grazia. come menti amministrativi, tra i quali questo tempo, é inutile, mentre può cui sicurezza mente all'esecuzione della pena (art. 205). La Commissione parlamentare consiglió di menzione della latitanza, perché non è escluso che, in prafunzionare nel tempo stesso massimo. Ma possono presentarsi no far cessare le. misure di durante il tempo sopprimere la se la sua pericolosità permanga o sia cessata. I.a durata minima della misura di sicurezza ë stabilita a garanzia del- curo se e detenuto, tale suo aggiunto quindi Ho proposta, pefchè, all'articolo per il quale, in ogni caso, in esame un capoverso, anche prima che sia decorso il e stato garantisce contro la pericolosità, e, dopo la liberazione, tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla leg- si può provvedere con i mezzi che la legge mette a disposizio- ge, la misura di sicurezza applicata dal giudice può revocata con decreth del Ministro della giustizia. ne dell'AutoritA di pubblica sicurezza. quasi E' Quanto a11'applicaz¿one provvisoria delse misure di sicurezza (art. 206), il progetto si riferiva all's imputato.; ma 103. - poichè può di persone che possono non asla qualità di a imputato », senza che per ció venga a cessare la possibilità di applicare ad esse delle misure di sicurezza, ho soppressa tale parola. sumere o trattarsi non an he Il progetto, coerentemente a quanto stabiliva per la carpreventiva, disponeva che il tempo dell'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza non dovesse com- nella vamente durata minima della misura stessa definitiapplicata. Ma per le medesime ragioni d'equità, che la grande importanza pra- rigore del sistema delle misure di sicurezza e si risolve in una maggiore garanzia per coloro che vi sono sottoposti. 105. Per ciò - che attiene agli effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle misure di sicurezza (art. 210), il progetto disponeva che l'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle, per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che non siano state già ordinate giudice. dal Aggiungeva che alla computo della colonia agricola e alla casa di lavoro poteva essere sostituita carcerazione preventiva nella durata della pena, ho ritenuto opportuno stabilire che il tempo dell'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza debba computarsi nella durata la libertà vigilata. Quantunque su questa disposizione nessuna osservazione sia stata fatta dalla Commissione parlamentare, mi à parso minima di che essa peccasse d'eccessivo rigore, e però l'ho modificata nel seguente modo. Ho distinto le due ipotesi, della applicazione mi hanno rilevare tica di questa disposizione che potrà talora attenuare il conservare cerazione putarsi superfluo essere indotto a rendere obbligatorio il essa, lui 11 progetto stabiliva che le misure di sicurezza sono applicate a tempo indeterminato e non possono essere revocate, se non sia cessata la pericolosità delle persone ad esse - ex novo di misure di sicurezza e dell'esecuzione di misure già applicate. In relazione alla prima ipotesi, ho disposto che sottoposte (art. 213, 207 del codice). l'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, fatta eccezione per quelle che, a norma di legge, Non a torto la Commissione parlamentare fece rilevare che la menzione dell'applicazione a tempo indeterminato era possono essere ordinate in ogni tempo. Rispetto alla seconda ipotesi, ho stabilito che l'estinzione della pena non impedisce superflua; l'esecuzione delle misure di sicurezza già ordinate dal perció l'ho eliminata. migliorato anche la struttura dell'articolo, in modo esige spiegazioni. e Ho poi che non La predetta desiderato che, quanto alla revoca delle misure di sicurezza, essa fosse possibile anche prima del decorso del termine ordinario, se a si tratti di misura Commissione avrebbe di sicurezza detentiva che segua una pena detentiva non inferiore ad un anno, durante la quale si siano avute prove non equivoche della cessazione della pericolosità ». Ho peraltro considerato che, durante il tempo in cui 11 come misure accessorie riore a in dieci una a tutte le misure gravi, a differenza entrambe er novo o la casa accessorie a condanne a pene di ciò che stabiliva il progetto. In le ipotesi poi, se la misura di sicurezza applicata quella che rimane eseguibile à la colonia agricola di lavoro, deve essere sostituita con la semplice li- bertà vigilata, trasformando getto era giudice condanna alla reclusione supe- anni, escludendo quindi l'esecuzione medesima relazione meno o a facoltà del giudice. così in obbligo ciò che nel pro-

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