CODICE PENALE
4476
di
codice
niale
unico
obbligazioni),
delle
anziche:
non
«
D'altra parte
patrimo-
di
ma
».
più
Ma e
esatto il termine usato dal codice, perché ci sono
pubblicazione della sentenza è
la
risarcimento che consiste
una
Il
danno
del
caso
cuniaria e
neppure economica
ammette soltanto (fuori
riparazione
in
una
non
patrimoniale,
della
vece,
la legge
perizia professionale d'un medico), così che, qualora
Questo danno viene completamente risarcito mediante il
potrebbe
sorgere il
sia
necessario
del
danno
morale
dubbio, se per la risarcibilità
che esso abbia anche dei riflessi patrimoniali. Nel sistema del
codice, invece, 11 danno morale che si associa a detrimenti
l'espressione
usasse
è
patrimoniali
il
e
danno
risarcibile
morale »,
danno
come
patrimoniale,
danno morale, che non riguarda in
monio, é
risarcibile solo
alcun modo
tale, cioè
come
il
non
a
Si aggiunga che a danno morale » si contrapa a danno fisico », che a a danno non patrimoniale », e 11 danno fisico può essere, a seconda dei casi,
o non
patrimoniale.
La predetta Commissione mi invità inoltre ad esaminare se
sia da mantenere, nelle ipotesi indicate nell'articolo 7 del codidi
penale del 1913, la facoltà di assegnare alla
procedura
ce
parte lesa
una
particolare
indennità
a
di
titolo
riparazione
pecániaria dell'offesa.
Ma, posto che oltre il danno patrimoniale e non patrimo
niale non può esistere alcun'altra specie di danno riparabile,
non
mi sembra
tare
su
11 caso di seguire la Commissione parlamen
questo punto, il
nuovo
codice disponendo in tale ma
largamente che il codice di procedura penale
del 1913. Se, come a suo tempo ho rilevato, l'offesa non ha
prodotto neppure un danno non patrimoniale, ciò significa
teria assai più
si
che
detta
tratta
di
o
reclami
soltanto
lucro,
una
e
di
non
un
di
cupido
risentimento
un
detrimento
che
di
giustamente
cile ë stabilire,
cioe
con
rigorosa commisurazione
ppssibile, appunto perché
94.
-
L'obbligo delle
restituzioni
sentenza,
solidale,
come
quello
tale pubblicazione
»,
co-
la quale, tra l'altro, è im-
si tratta di
valutare
Il giudice applicherà, in
patrimoniale,
bensl
di
un
mezzo
perché trattasi
e
quale
il
pagare,
Ma
di
non
un
danno
non
questa materia, quel
soddisfazione che produce il
il denaro
quella di
93.
---
una
non
non
ha
altra
ammanrievole
La Coinnassone
ragione
denaro
di
»
nei casi
intervenire, che
snPenlaZiom
conseguenza dovrebbe
eredi del condannato.
parlainentare, pur lodando l'istituto
dole che tale pubblicazione Rossa « servire ad evitare l'aggravamento futuro di un danno patrimoniale attualmente in-
penso che si tratti essenzialmente di un obblígo
pagare, bensi di fare, non suscettibile di divisione
io
cazione in sé stessa, tanto che il primo
-
sussistere,
come
In
conseguenza
giornale in cui
se
che non è giuridicamente danno (e tanto
meno
bensl, al più, pericolo di danno. Non mi sembra, pertanto, che
a aggravarsi »
m
ogni aggravamento
possa
avvenire,
presupponendo l'esistenza attuale di ciò che può essere aggra
Vato. Né, d'altro canto, potrebbe ammettersi il risarcimento di
mero
pericolo di danno ipatrimoniale, danno che sarà ri-
sarcibile con
do
si
dell'obbligo
il
danneg
di morte del condanna-
caso
per la pubblicazione, 11 danneggiato dovesse rinunciare
riparazione del danno non patrimoniale da lui subito.
95.
-
l'esercizio dell'azione aquiliana, solo se
sarà verificato.
e
quan-
alla
Stabilito l'obbligo del condannato di ririborsare al
I'erario le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di
pena, e disposto che egli risponde di tale obbligazione con
tutti i suoi beni mobili
leggi civili (art
delle
Parve alla
fosse
e
immobili, presenti e futuri, a norma
188).
Commissione parlamentare
superflua,
consistendo
essa
questa dichia-
che
nell'enunciazione
codice civile (art. 1948).
Ma non mi sembra che l'espressa affermazione di questa
principio, nel
caso
in esame, sia da ritenersi superflua giacchè
ha 10 scopo di togliere ogni
essa
perpetuità
dell'obbligazione
incertezza circa il carattere
di
rimborsare
all'erario
le
spese di mantenimento, anche dopo l'espiazione della pena,
eliminando quei dubbi che potrebbero sorgere a cagione
'
speciale rapporto
dello
96.
---
garanzia
Lo Stato
dei
e
della novità
dell'istituto.
ha ipoteca legale sui beni
crediti indicati
dell'imputato
a
nell'articolo 189 del codice.
Commissione parlamentare
opinò che
non
si
dovesse
dire che lo Stato è il titolare dell'ipoteca legale, bensi dichia
che a si iscrive ipoteca legale »
l'espressione adottata dal codice penale e conforme
quella usata nell'articolo 1969, n. M, codice civile, e però non
rare
patrimoniale),
esso
un
anche non
deve avvenire.
essa
dell'indivisibilità
giato ha diritto di rivolgersi, in
La
il danno patrimoniale e attualmente incerto, vuol
che non si è ancora verificato, che quindi non esiste,
dire
potrebbe
quando l'obbligato alla pubblicazione fosse
il proprietario del
»
Ma
essere
(art. .1202 cod. civ.), e le ragioni di questo concetto sono
esposte nella mia Relazione sul progetto (n. 194), L'obbligo di
pagare riguarda le spese della pubblicazione, e non la pubbli-
di
della pubblicazione della sentenza di condanna (art. 186), propose di sopprimere le parole: a non patrimoniale », sembran-
certo
perché
per riparare il danno non
di un obbligo non di fare.
di
adempiuto pro quota dagli
d'un principio già dichiarato nel
«
la pubblicazione della
del risarcimento del danno. E ciò
è
le persone offese dai reati nel loro intento di ottenere il risarcimento del danno, non sarebbe morale favorire 11 conseguidella
pubblicazione
sembrandole che tale obbligo dovesse invece essere
razione
cui
»
La Commissione parlamentare vorrebbe che si escludesse
stabiliti. Si aggiunga, infine, che, se à giusto ed equo favorire
in
patrimoniale
della
e
l'indivisibilità dell'obbligo riguardante
criteri che la giurisprudenza e la dottrina hanno già da tempo
mento
non
«
della sentenza di condanna è indivisibile (art. 187).
rigorosa commisurazione, l'ammontare del
danno meramente morale. Nessuno pretende che si faccia
patrimoniale.
pifl esattamente,
0,
un'ulteriore
riservata per il danno
la natura dell'obbligo, potrebbe accadere che, per 11 mancate
pagamento anche di una quota rateale della spesa occorrente
che di
facile è stabilire la riparazione pecuniaria, che compensa l'offesa con la soddisfazione data dal denaro, mentre assai difft
a
condanna
cor
trovare
proposito non si è voluto ripristil'argomento d'opportunità, che la
e
Commissione adduce a sostegno della sua proposta, che
desta
meramente morale
di
bisogno
affatto
to, anche ad uno solo dei coeredi di costui, il che non potrebbe fare se l'obbligo fosse soltanto solidale. Se questa fosse
decisivo poi
à
ha
non
riparazione pecuniaria.. Per soddisfare codesto
ritornare alla pena privata, istituto
abolito da secoli,
Non
e
nella pubblicazione della sentenza di
riparazione, la quale perciò deve essere
ven
risentimento bisognerebbe
nare.
rispettivo pecuniario,
patri-
patrimoniale ».
pone piuttosto
patrimoniale
11 risarcimento in denaro, secondo 11 nostro diritto
mentre
danno
come
pein
restituzione
dei danni morali che sono contemporaneamente a morali a e
« patrimoniali »
(come, ad esempio, quando viene denigrata la
del tolto)
for
soltanto
Ma
a
ho ritenuto di doverla mutare.
La
stessa
Commissione consiglió
di
stabilire che non si
possa addivenire al sequestro per i fini civili, se non quando
non sia possibile iscrivere ipoteca legale o l'ipoteca iscritta
sia insufficiente. Questa condizione, però, è implicita nella di-
sposizione del codice.
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