4473 CODICE PENALE cesse: querela incompatibili fatti a con la volontà di mantenere la Io, convenendo nell'opportunità di migliorare la formula, prescelsi la frase: a incompatibili con la (art. 1527, affinchè risulti fatti La di ima volonth opposta. predetta Commissione consigliò inoltre di consentire che la remissione venga subordinata al pagamento delle spese da parte del querelato, perchè ció, a suo avviso, àgevolerebbe le remissioni, con notevoli effetti d'indole sociale. Yembrato opportuno derogare A me tuttavia non é . al siste- La manife- adottato, che é pur quello del diritto vigente. stazione di volontà del privato sarebbe vincolata ad interessi ma patrimoniali, e la remissione dovrebbe rimanere inefficace si- pagato le spese, ela pure entro il giudice. CiN darebbe luogo a dannose complicazioni procedurali. D'altronde il codice di procedura penale, pur stabilendo che le spese del procedimento sono sempre a carico del remitche il querelato avesse no a termine fissato dal tente, consente che le parti convengano fra loro che le spese stesse siano totalmente o parzialmente sostenute dal querelato; naturalmente, questo patto tra privati ma, inefRcace la prescrizione deve pregiu- non dicare 11 diritto dello Stato di riscuotere direttamente dal conservando del integralmente re- alcune esse sostanziali modificazioni estingue con Parve il nuovo codice il diritto di remissione si la morte della persona offesa dal reato (art. 156). Commissione parlamentare che questa frase alla fosse troppo assoluta, perchè, a suo avviso, in alcuni casi, per nei delitti a carattere patrimoniale, dovrebbe ammet- esempio tersi 11 diritto di remissione negli bligo di pagare i danni e eredi, le spese nel sui caso quali ricade Pob- di assoluzione del ' querelato. Io ho considerato, tuttavia, che 11 diritto di remissione à per apportare maggiorment adeguare la disciplina dell'istituto alle esigenze che ne hanno consigliato l'accoglimento. 11 progetto, anzitutto, negava valore, per gli effetti della . prescrizione, al tempo trascorso dopo 11 decreto di citazione a giudizio o dopo 11 decreto di condamla. Ma codésta limitazione non può ritenersi pienamente giustificata. Infatti, il rinvio a giudizio, e 11 decreto di condanna quando sia impugnato, so- no atti anteriori all'accertamento della colpevolezza dell'im- hanno per sé stessi la forza di apportare però putato, un'essenziale modificazione in quelle condizioni che sono presupposte dall'istituto della prescrizione estintiva del reato. e non Né essi impediscono necessatiamente la così detta forza edace del tempo, potendo avvenire che un lungo periodo di tempo dopo il rinvio a giudizio e che conseguentemente meno o afflevolirsi le prove dell'esisten7a del venire possano Gli atti medesimi, reato e della colpevolezza dell'imputato. trascorra inoltre, non mantengono vivo di necessità quell'interesse di punire, che solo può giuatificare la repressione penale. Ho preferito quindi ritornare alla nostra tradizione secondo la quale la prescrizione del reato può rificarsi sino al momento in cui Secondo - av- pro- Lii sono percio convinto della convenienza di ad gislativa, mittente le -spese medesime. 78. come- sarebbe disposizioni del reato, le getto. volontà di per- chiaro che l'in. sistere nella quereta . compatibilità deve essere tra la volontà manifestata e i fatti rivelatori mente venuto h. cabile di si ha una leve- sentenza irrevo- condanna (art. 157). Un'altra modificazione consiste nell'avere abbandonato, in tema di determinazione del termine prescrizionale, 11 ctiteria questo termine avrebbe dovuto essere per tutti i reati pari al doppio della pena detentiva stabilita dalla in virtù del quale legge. Ho ritenuto preferibíle, anche in questo punto, il ritorno, all'attuale codice che specifica termini diversi di prescrizione che vanno da venti anni per i piil gravi reati fino a diciotto correlativo al diritto di querela, e che, come tale, é un diritto mesi per i più lievi. soggettivo pubblico d'indole personalissima, il quale percið si estingue con la morte del suo titolare. L'obbligo degli eredi di pagare le spese, nel caso predetto, non riguarda il diritto di querela, ma é una conseguenza dell'accettazione dell'eredità con tutti gli oneri patrimoniali che Un'altra sostanziale modificazione riguarda gli atti, 80. che possono interrompere la prescrizione del reato (art. 160). Per il progetto qualsiasi atto del procedimento era ritenuto, idoneo alla interruzione. Ma ho considerato che, in tal modo, · gravano su essa. Sarebbe contrario al alla memoria del agli eredi, i quali teressamento, se la memoria per 79. - defunto concedere 11 diritto punibili Data di e remissione più delle volte dimostrano un disin- non sempre venale, del loro autore. certo poco riguardoso estintiva det reato venisse estesa anche ai delitti con la pena di morte o con l'ergastolo. la gravità eccezionale di simili delitti, però ritenersi che l'impressione da essi destata nella e da popolazionc venga mai meno completamente con il decorso del tempo; che sia utile, ai fini della prevenzione, 11 sapere che tali reati non non si estinguono mai, come La esempio stessa e come e che torni vantaggioso in ogni tempo, rassicurazione, la condanna. ritenne inoltre troppo Commissione larghi i termini stabiliti per la prescrizione degli altri reati e si dimostro contraria altrest alla disposizione per la quale il termine per la prescrizione estintiva del reato deve in ogni caso maturarsi prima del decreto di citazione sul codice vigente ha smisuratamente allargata la cerchia di tali atti, fino a comprendervi, con evidente esagerazione, in base al secondo capoverso dell'articolo 93 del codice del 1889, la formazione materiale del fascicolo processuale da persino La Commissione parlamentare avrebbe voluto che la prescri:fone impedito, þt moltissimi casi, 11 verificarsi della prescrizione, perchè gli atti del procedimento sono molto nurrierosi, e perchè, come è noto, d'altra parte, la giurisprudenza si sarebbe rispetto che si deve alla volontà devono osservare quella volontà, e non con- traddirla con atti, che 11 -- a giudizio, prima del decreto di condanna. Ripresa in esame la disciplina dell'istituto, ho ovvero parte del cancelliere. Ho ristretta perció la cerchia degli atti del procedimento penale, idonei ad interrompere la prescrizione, a quelli Veramente fondamentali del procedimento stesso, che, in considerazione del loro carattere obiettivo, per sé, dimostrano la persistenza dell'interesse dello Stato a punire. Finche dura il interesse la prescrizione appare priva di quale giustificazione. Questa modificazione offre anche 11 vantaggio di conferire, in così delicata materia, la certezza di univoche applicazioni. 81. Il progetto disponeva, nell'articolo 165 (161 del codice), che, quando per più reati si procede congiuntamente, la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluni di - essi ha effetto anche per gli altri. Fu domandato se la unione dei di conside- rato che le esigenze di una energica tutela penale non devono spingersi fino al puntd da rendere 11 più delle volte pratica- se codesto procedimenti, produttiva effetto, à anche quella soltanto formale, ovvero- deve trattarsi di procedimenti riuniti per reati connessi. logico che deve trattarsi di reati connessi, perché la prescrizione non è un istituto di diritto processuale, ma di. E'

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