C degno Se rispetto di mestleri, i sono sono pröfessioni, non meno degni vi sono professioni e me- le 11 vero à ma che leciti, e professioni e mestieri illeciti. Vi e, ad esempio, professione sanitaria legittimamente esercitate, e vi e la stieri la professione sanitaria esercitata delittuosamente: nell'un caso e nell'altro l'attività non perde 11 suo carattere professionale. Dunque, professione può essere delittuosa, non e il caso di formalizzarsi se si parla di delinquenza professionale per altri rapporti. Del resto, con l'aggettivo professionale non si vuole alludere all'esercizio di una professione, ma allo scopo dell'esercizio professionale, che è quello di procacciarsi i mezzi delinquenti proper soddisfare ai propri bisogni. Il termine una se a a « » à poi comunemente accettato per designare la speciale categoria di persone della quale trattasi, e nessuno fessionali mai immaginato ch'esso aveva potesse tornare di disdoro per le professioni onestamente esercitate. 63. - La Commissione parlamentare propose la soppressiotendenza a delinquere (art. 108), giustificare <lovrebbero circa le ragioni che in essa non vi fu accordo ma tale soppressione. tendenza, porirresponsabile. Ma in tal per modo si confonde la tendenza a delinquere con l'infermità di mente, la quale ultima à esclusa espressamente dalla disposi. zione in La così detta pazzia morale esame. formula (ormai quasi a non è che una abbandonata) per designare la tendenza delinquere, ma non è infermità di mente, più che non lo sia la delinquenza per tendenza come non genere. Se fosse altrimenti, il non sarebbe certamente imputabile. in delinquente Senonchè, questo criterio, che la scienza più progredita approva, è stato respinto dal nuovo codice. E parimenti ho detto, venne ripudiato il criterio per cui i delinquenti per tendenza, pur non si considerano individui affetti da vere e proprie forme cliniche di infermità mentale, sono tuttavia ritenuti se (del senso morale) e come incapaci egualmente d'intendere e trambi questi principt, professati da medesimo errore di ragionare soltanto chi 81 sia fatto un particolare concetto delinquente per tendenza, che vorrebbe fosse accolto dal sono supporre che ci come una causa di non impu- accolto infermi dal codice di mente né i delinquenti per predesti- altrimenti una malattia né una incoercibile fatalità organi- I giuristi hanno sempre riconosciuto che, ad esempio, chi delinque per brutale malvagità è pienamente imputabile. ca. Altri rilevò che la scienza non à d'accordo nel deflnire 11 delinquente per tendenza, e che quindi non è opportuno che la legge cerchi di definirlo. La scienza non si è occupata del delinquente per tendenza, mente, sia per tendenza, come si può poi predefinizione generalmente accettata una del delinquente stesso, tanto da l'abbia adottata? Se vrebbe riconoscere, vi e lamentare che disaccordo dai se non per pazzi, quale individuo che, pur essendo manca di morale senso e sociale, senza differensano che di perciò possa considèrarsi irresistibilmente portato al delitto. Satà questa la categoria dei normali che più si avvicina a quella degli anormali, ma ciò non significa che si debba riconoscere in essa la non imputabilità. D'altra parte flohe hanno im tali classificazioni scienti- valore assai discutibile, e piti che altro acca- démico, non essendovi accordo neppure nelle classificazioni ilèlle più certe e note forme d'infermità mentale. La legge, inoltre,' rion « definisce » nella 11 codice non scienza, quanto meno, che si può avere si un docon- delinquente per tendenza diverso da quello che a taluni può sembrare più proprio D'altra parte non è esatto che cetto del delinquente per tendenza chi commette brutalità può essere una delle circostanze che rivelano l'indole particolarmente malvagia dell'individuo, 11 codice consideri ma non à la sola. Ad altri ancora parve essere compito dice quello di stabilire l'esistenza di una Viduo. Io non vedo sua nell'indole causa perchè si possa il superiore giu- al predisposizione al malvagia dell'indi- ritenere che un tal compito ecceda la capacità del giudice penale, dal momento diagnosticare una malattia, ma di formare giudizio psicologico per il quale à sufficiente la cultura che si richiede ad ogni giudice e l'analisi degli elementi forche non si tratta di un niti dall'osservazione diretta e dal Per la dichiarazione getto non quelli distingueva colposi, e della tra i nessuna risultati del processo. tendenza vari a ,delinquere il pro- delitti, eccettuando soltanto osservazione venne fatta su tal punto. Senonchè io ho considerato che conviene restringere le particolare considerazione della tendenza a delinquere a quei delitti nei quali essa si manifesta con la forma più atroce e più pericolosa, cioè ai delitti di sangue (che ledono in modo esclusivo o concorrente i beni giuridici della vita o della dell°articolo 111 del progetto (108 del codice). Per le altre manifestazioni delittuose della tendenza a delinquere potranno valere le misure di sicurezza stabilite per i delinquenti pr1mari o per i delinquenti abituali. malvagia del soggetto, ma non .annienta né diminuisce noteVolmente la capacità d'intendere o di volerè, appunto perchè non è co- sopra tutto di volere. Enscuole diverse, convergono considerare la forma più tipica e nati al delitto, perchè non si ammettono fatalità organiche criminose, fuori del vero e proprio campo patologico. La tendenza a delinquere è bensì una particolare predispósizione al delitto, che trova la sua causa nell'indole particolarmente ziarlo delinquente definire 11 Se 11 delinfluente per tendenza' è tendenza non del dice. Se prima si afferma che la scienza non è d'accordo nel tabilità. sistenia di distin- incolumità personale). E in tal senso ho modificato la fohnula più pericolosa di delinquenza Secondo il e tali non imputabili perchè anormali nel l'imputabilità Nessun valore ha poi l'osservazione che il codice non configura il delinquente per tendenza, ma un delinquente comune che commette atti particolarmente brutall. Cosi può delitto, che trovi la ualcuno osservò che il delinquente tato incoercibilmente al delitto, è un considera allo scopo di affermarne guerlo dagli infermi di mente. deli‡ti brutali; la della disposizione concernente la ne 4469 DICE PENALE il delinquente per tendenza, ma 10 imputabile, e se egli ri- particolare malvagità, era logica, sotto l'aspetto obiettivo, la disposizione del progetto, che stabiliva di pena. La Commissione parlamentare, un aggravamento vela col delitto una opinò che tale aggravamento fosse da ritenersi superfluo, perchè tono sufficienti le misure di sicurezza applicabili a questo genere di delinquenti, e perché si tratta in ogni caso di pene già per sé etesse gravissime, con esclusione di attenuanti, qualÏ sono quelle stabilite per delitti feroci e brutali. Mi sono convinto dell'opportunità gi rinunciare all'aggravamento di pena perché, in verità, le pene comminate dalla legge per i delitti commessi nelle condizioni previste dall'articolo 108 sono già sufficientemente gravi, e misure di sicurezza provvedono ad ovŸiare al d'altro catito le pericolo sociale dérivante da questa speciale categoria di delfnquenti. Soppresso l'aggravamento stabilito nell'articolo 111 progetto, ne veniva del di consegueriza la soppressione anche di quello preveduto nell'articolo 112 del progetto medesimo. 64. - Mentre la dichiarazione della tendenza a delinquere, per evidenti esigenze di giudizio, non puð farsi'cho con la sentenza di condanna (ed in tal senso, con altri ritocchi di coot- dinamento, ho modificato la formula del seóondo capoverso dell'articolo 113 del progetto, 109 del codice); la dichiarazione professionalità nel reato puð essere pronuneiata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena; ma, di abitualità o di

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