CODICE PENALE punisce titolo a veduto il che possibile tra i precontravvenzioni poichè le e prevede lo non fatto medesimo sia tanto a titolo di dolo stato sarebbe avvenire contravvenzione, come punibili sono colpa. Se la legge at può delitti colposi, attribuire quanto titolo di a colpa, responsabilità per contravvenzione. Ma non tutto c1ò che à possibile, e che può sembrare lo· gico, ð altreel opportuno. Con lo stabilire la responsabilitA a contravvenzionale nel titolo caso sione, si sarebbe fatta, in verità, fatto è ipotizzato dalla Commis- nelle condizioni presupposte commesso Quando il eccessiva. cosa dalla norma in esame, la legge, anche se siavi eccesso (colposo, s'intende, perché, se à doloso si ha responsab,ilità per titolo di dolo, indipendentemente dalle condizioni che hanno dato pretesto al deve abbandonare 11 criterio d'una relativa indul- reato), non genza. Se anche fatto costituisce contravvenzione, il non è opportuno punirlo nei casi anormali, in cui l'azione o l'omissione, anche se eccessiva, à nondimeno commessa, per così dire, in di stato uno necessità subiettiva, errore, sia pure inescusabile, di un cioè 6 dovuta ad valutazione. Commissione parlamentare, esaminato l'istituto del tentativo (grk 56),- dopo aver approvato la soppressione 39. - La della figura del delitto mancato .disciplina e riconosciuto che la nuova molte incertezze elimina e fornisce 11 di mezzo quesito sociale, getto richiedesse, in realtà, l'univocità degli atti, da intendere in senso rigorosamente obiettivo, il che ricorre quando gli atti una efficace difesa si propose 11 H se a L'atto deve avere un pro- di per 84, e quindi senza 11 concorso di circostanze desunte aliunde, rivelano in chi li pone ín essere l'intenzione di commettere un determinato reato, ovvero se, a dimostrare la di- equivoco, degli valore causale (idoneo) sintomatico e (non equivoco). Non vedo quindi come, da questa nozione del tentativo, si possa desumere un la colposo all'eccedente 4463 Si è voluto bensi « pericolo per la libertà dei cittadini abolire n. distinzione, spesso inaffer- la rabile in pratica, tra attt preparatori e allt esecutivi (e di questa abolizione sembra che la Commissione non si lamenti), ma se viene compiuto uno di quegli atti che, vigente il codice del 1889, dicevansi re idoneo (capace di preparatori, produrre l'evento e se esso non delittuoso), appaovvero risulta diretto in modo non equivoco a commettere un determinato delitto, l'atto medesimo non è punibile come tense non accertp il predetto valore causale sintomatico, 10 si punfrå come delitto tentato. Considerato che, nella nuova nozione del delitto tentato, tativo. Se invece in esso si e rientrano, da un lato, i predetti atti di conato remoto, e, dalI'altro, quei fatti che a norma del diritto finora vigente costituivano 11 delitto mancato, mi e parso conveniente dare alla pena per 11 tentativo una elasticità maggiore di quella assegnatale dal progetto, in modo che il giudice possa, nei singoli casi concreti, meglio adeguare la pena alla gravità del fatto. Ho perciò stabilito che la pena per il delitto tentato, nei casi in cui la legge non stabilisce per 11 delitto la pena di morte o quella dell'ergastolo, venga diminulta da un terzo a due terzi, mentre 11 progetto stabiliva la diminuzione soltanto di due terzi. Ho elevato, innne, 11 limite minimo della reclusione (porper il tentativo di un delitto tandolo da dieci a dodici anni) punibile 40. - con l'ergastolo. Le circostanze aggravanti sono valutate a carico del- a#i allo scopo di commettere reato, potessero concorrere anche altre circostanze, I'agente anche quali, ad esemplo, la confessione dell'agente. Se il dettato del- La Commissione parlamentare propose invece che tali circostanze non siano poste a carico del reo, se egli non le ha conosciute o le ha ritenute inesistenti, gierché non si può rezione, in modo non l'articolo si se dovuto intendere fosse ritenere che da la casse sostanzialmente l'atto idoneo cuzione; del quella obiettivamente e del non primo senso, era fornon si distac- progetto codice attuale, giacche equivoco à atto d'ese- invece si fosse dovuto mtendere nel secondo senstati forse da temere eccessi di repressione se sarebbero so, a formula da nel danno bene un cittadini, di sospettati di prava intenzione, estrinsecatasi in una iniziale effettiva ancora giuridico .. Da non aggressione di motivi la Commissione fu in- questi per una opportuna revisione della prima parte dell'articolo in esame per evitare ogni preoccupazione di pericolo per la libertà dei cittadini ». dotta e a A me far voti sembra che manchi la ragidne di coclesti Quando si dice: equfvoco tentato, ecc. », non 1• che occorre a « chi commettere si afferma un atti fdonet, diretti compte un nel delitto, modo piil risponde chiaro compfmento di atti, cioè una in dubbi. modo di delitto e preciso: estrinseca- se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti (art. 59). rispondere di ciò che non si Voße. principio deUa volontarietà fosse teoricamente sempre applicabile in materia di circostanze aggravanti, la deroga ad esso sarebbe sufficientemente giustificata dalle esigerize d'una efficace repressione. Queste esigenze si sono imposte anche neWapplicazione del codice del 1889, nonostante che, altpeno di regola, esso accolga 11 principio propugnato dalla Commissione. Cosi, ad esempio, la giurisprudenza, mediante distinzioni, riserve, presunzioni, ha in sostanza adottato ü principio della responsabilità obiettiva rispetto a parecchie aggravanti, come quelle riguardanti,1'età del soggetto Ma se anche U passivo, il delitto di ricettazione, Richiedere la conoscenza aggravanti, o costringe- ad adottare i rammentati espeelusivi della legge, ovvero, se 11 principio venisse ap- robbe nuovamente la dienti ecc. delle pratica prava intenzione*»; 2• che tali atti devono essere idonei, cioè avere potenzialità causale, suscettibilità di produrre l'evento voluto dall'agente; 36 che gli atti idonei p11cato fedelmente, renderebbe inapplicabile l'aggravamento nella maggior parte dei casi, la prova della conoscenza essendo quasi sempre oltremodo difficile, se non addirittura devono essere diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, cioè avere un valore sintomatico tale: a) da rivelare impossibile. zione attuosa di l'intenzione tratti di un piere e delinquere; b) da escludere il dubbio che si principio d'estrinsecazione dell'intenzione di com- invece di un fatto lecito o giuridicamente c) da manifestare l'intenzione di commettere un indifferente; determinato delitto. L'atto deve e6sere idoneo, cioè capace di produrre l'evento, ed obiettivamente diretto all'evento, cioè deve rivelare per et l'intenzione dell'agente; tale intenzione non þuó essere desunta esclusivamente alltmde (ad esempio, dalla confessione), ma nulla vieta che sia desunta, insieme, dall'atto e da. altri l'atto. olementi. Fra i sintomi rivelatori ci dev'essere anche Il principio della volontarietà riguarda gli elementi costitutivi del reato, e non v'è ragione di estenderlo agli elementi meramente accidentali, quali sono le circostanze aggravanti. Nell'attività lecita, chi compie volontariamente e cosciente- di doversi esporre a tutti gli accidenti e mente a tutte le responsabilità conseguenziali del fatto medesimo. un fatto sa Questo principio deve Valere 111ecita. Gli antichi a maggior ragione per l'attivith versa in cosa 111ecita, dicevano che chi risponde anche del caso. Il codice non accoglie in pieno questo precetto, ma neppure lo respinge quando v'è ragione di applicarlo. Non si nega che, in qualche ipotesi, possa apparire eccessi•

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