CODICE PENALE
Relazione
R. Decreto
e
19 ottobre 1930
REL A Z ION E
a
S.
M. il
VIII,
Anno
-
nello Stato nostro. Nella stessa riforma napoleonica, in Francia, tra il codice di procedura penale (1808) e il codice penale (1810) corse
RE
un
intervallo di due anni.
La simultanea pubblicazione
Guardasigilli
del Ministro
I 398
n.
di
notevoli vantaggi.
dei due codici
Tale simultaneità
perfetto coordinamento tra essi, il che
(ROCCO)
ha
sarà feconda
reso
possibile
un
si sarebbe potuto
non
ottenere
per
Presentata nell'udienza del 19 ottobre 1930-Vill
rimaneggiando 11 codice di procedura penale del 1913
adattarlo alle esigenze del nuovo codice penale.
Questo successo è dovuto ad un lungo e tenace lavoro, condotto con incrollabile fede e assicurato nella sua feconda con-
per l'approvazione del testo defin]tivo
tinuità dalle nuove
e più
felici condizioni politiche della Patria nostra dovute, in sì gran parte, all'intima virtù rinnovatrice del Fascismo e all'antiveggente impulso animatore del suo
del
CODICE PENALE
Capo.
Lungi dall'essere improvvisata, questa grande riforma, invanta 11 primato anche nella durata
della elaborazione. Infatti, gli studi per la riforma del codice
tensamente meditata,
SIRE,
penale
del codice di procedura penale hanno la loro radice
e
nella Relazione
Bene a ragione la Storia ripeterà per Voi 11 massimo elogio con cui possa esaltarsi un Regnante: invictus in armis,
gio 1925), nella Relazione unita al disegno di legge approvato
in legibus sapiens.
Nel
le
delle
conquiste
tive
Regno,
Vostro
che accompagna 11 disegno di legge presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 13 gennaio 1925
(doc. n. 326), nel mio discorso alla Camera stessa (27 mag-
invero,
si
felicemente
sono
armi rivendicatrici
destinate a rinnovare la vita
le
e
dello
associate
riforme
Stato
e
del
dalla Camera dei deputati
popolo
bre
1925),
cernenti la
più insigni monumenti di questa
presentato al Senato nella tor-
legisla-
italiano.
Tra i
e
nata del 5 giugno 1925, nel mio discorso al Senato (17 dicem-
legislazione
ri-
verno
nelle
legge
Relazioni
e
nei
discorsi
parlamentari
24 dicembre 1925, n. 2260,
penale. I lavori preparatori,
getti preliminari,
con
l'esame accuratissimo
coscienza
organi consultati,
con
la redazione dei due
la
riforma
nazionale creata dalla guerra
svincolato da
ogni influsso di idee
indirizzandolo
verso
concezioni
e
e
dal
Fascismo ha
di tradizioni straniere,
sempre
più originalmente
e
schiettamente italiane.
Nella
solo
nuova
per la sua
legislazione la
intrinseca
penale
riforma
grandiosità,
ma
eccelle
non
altresi per la im-
portanza, indubbiamente superiore, che
di
essa ha, in confronto
ogni altra riforma legislativa. La potestà di punire è in-
fatti
uno
dei
massimi
attributi
della Sovranità,
tanto
che
e
delegó
con-
al Go-
di Vostra Maestá la facoltà di provvedere alla riforma
legislativa penale, imponente manifestazione della potenza del genio giuridico italiano, che la nuova
marrà
che
delle
con
la compilazione dei due prodei pareri degli
rispettive Relazioni ministeriali,
progetti dennitivi
con
le discusdioni
e
le Relazioni delle Sottocommissioni e della Commissione parlamentare, con l'esecuzione delle modificazioni da questa pro-
poste,
e
finalmente con la formazione del testo definitivo dei
codici e delle Relazioni alla Maestà Vostra, sono durati, sotto
la mia personale direzione, sino ad oggi, cioè ben sei anni (1).
E' vero che gli studî che portarono alla formazione del
codice penale del 1889 furono compiuti in' circa ventisei anni;
completa capacità d'esercizio, al potere di disporre della forza
a tacere dei più o meno lunghi intervalli contenuti in
questo periodo di tempo, in esso vennero elaborati non meno
di dieci progetti diversi, a ciascuno dei quali non fu mai
armata dello Stato (jus gladii). E veramente tale potestà è an-
dedicato più di un biennio
i
nostri anticht
manifestazioni
ravvisavano in essa una delle più essenziali
dell'imperium,
e
la assimilavano, nella sua più
ch'essa una forma di difesa statuale, é anch'essa una guerra
contro attività nemiche, che devono essere debellate nell'interesse dello Stato e della
La
stessa
gloria qualora
vittoria sui
società.
nemici
esterni
rimarrebbe
sterile
non
interni coi cittadini. E tra questi mezzi
penale, che oggi
è
primeggia
sottoposta
la nuova
all'Augusta
san-
zione della Maestà Vostra.
L'avvenimento
che si compie in questo ottavo annuale
Ileg1me fascista è tanto più solenne e memorando, in
quanto entrambi i nuovi codici penali, quello di diritto ma-
del
teriale e quello di diritto processuale, vengono contemporaneamente emanati. Ciò non accadde mai, per codici nuovi,
(2), cioè
un
tempo di molto infe-
(1) I lavori principali per la riforma penale sono documentati in
di Lavori preparatort del codice penale e del codice di
procedura penale, senza contare gli studi che precedettero i progetti
preliminari dei due codici, e gli altri relativi alla revisione di questi
progetti e dei progetti definitivi.
(2) La serie dei progetti ohe precedettero il codice penale del 1889
si inizia col primo progetto (incompleto) De Falco (1863-64) e prosegue coi progetti della prima Commissione (1866-69), della seconda
Commissione (1869-70), del Ministro De Falco (II progetto, 1873), del
Ministro Vigliani (1874), del Senato (1875), del Ministro Mancini
(1876-78), del Ministro Eanardelli (I progetto, 1883), del Ministro Savelli (1884), del Ministro Taiani (1886), del Ministro Zanardelli (II progetto, 1887-89). Il progetto (incompleto) di un nuovo codice penale,
compilato dalla Commissione nominata con R. decreto 14 settembre
1919, n. 1743, venne presentato al Guardasigilli nel gennaio del 1921
e
non ebbe altro seguito.
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si apprestassero i mezzi più idonei per garantire l'esistenza e la conservazione dello Stato nei rapporti
legislazione
ma,
volumi