CODICE PENALE
4460
ciascienza
con
e
volontà
42) 11 codice considera la
(art
»
Le due formule
colpa (sia pure aggravata),
sostanziahnente equivalenti, se pure
non .materialmente identiche, perche la volontà come pessibilità è
di
verifica, risponde, per universale consenso, di
vestimeilte si
vo-
lontà come fatto coricreto.
di dolo.
e non
sono
prima
necessità
di
capacità d'intendere,
tutto
La legge talora esige che, per la punibilità di deterfatti, si verifichino determinate condizioni, senza le
-
.
minati
es-
sendo l'intendere, come potenza intellettiva di conoscere, com-
quali si ritiene
prendere, discernere, il presupposto necessario del volere in
condizioni obiettive di punibilità che importano
giuridico
sistema
tm
che ammette
l'autodeterminazione per
motivi conset, e la volontà concreta à
prima
dell'agente
bilità
di tutto coscienza,
non
necessaria la punizione. Si tratta di quelle
dipende il verificarsi della condizione,
(art. 44).
(tie altro lion è se non l'intendimento in alto, essendo la coscienza il presupposto necessario della volontà, nel sistema
la responsade cui
dell'omittente, quantunque l'evento,
o
sia da lui voluto
non
La Commissione parlamentare non contesto, sostanzialmente, l'esattezza del principio per cui 11 colpevole risponde
dell'autodeterminazione per motivi consci.
del reato anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della
27.
Non
-
tare che, nel
Commissione parlamen-
parve opportuno alla
distinguere
condizione, non à da lui voluto, ma ritenne superfluo enuneiarlo, tanto più che le legge non definiste le condizioni di
i reati secondo il loro elemento psi-
cologico (art. 43),
si parlasse dell'intenzione (secondo l'intenzione,. oltre l'intenzione, contro l'intenzione).
Ma se nei
punibilità.
L'articolo 44,
delitti dolosì l'evento deve essere preveduto e
dall'agente come conseguenza della propria azione od
omissione, à chiaro che in questi delitti occorre l'intenzione
di produrre l'evento; e se l'intenzione e necessarla, non si
voluto
perché
vede
è
non
non
si
sufficiente,
dovrebbe
nominarla.
concretare
per
cosciente volontarietà del fatto
Nei
delitti
Le
parole, poi:
«
secondo
la
(art. 42), la quale à richiesta
anche per i delitti colposi e per le contravvenzioni:
in più, che la volontà sia diretta all'evento.
tezza urla
occorre,
.
cui
tratta
e
non
colposo.
sulla prevedibilità
distinzione tra delitti dolosi e colposi
imprevedibilità dell'evento può dirsi oramai abbandonata dalla più autorevole dottrina, e non è stata
adottata, può dirsi, neppure dal codice del 1889.
o
in verità è costituita,
non
dalla prevedibilità
e
30.
sione
come
dolo, dal
tanto la previsione,
del codice del 1889), che
ma
la colpa con
momento
che
previsione possa traesige non sol-
il dolo
altresi la volontà dell'evento. Ciò
sa-
soltanto se la previsione implicasse necessariamenté
la volontà di produrre l'evento. E' invece caratteristico dellä
con
vero
l'agire talvolta
con
previsione dell'evento,
ma
tutt'altra volontà che quella di cagionarlo. L'attività lecita
fornisce continui esempi di questa verità. Lo sportivo temerario, che si accinge ad un esercizio pericolosissimo, prevede
di potervi lasciare la vita, eppure egli vuole tutt'altro che la
morte.
corre
Lo
stesso
accade nella sfera -dell'attività
sfrenatamente
veicolo in
illecita.
Clii
frequentala,
prevede necessariamente di poter investire qualcuno, ma la
sua
Commissione parlamentare,
condizion‡
che
la legge
agevole rispondere
risulta chiara dall'articolo 44,
specificate
sono
con
un
una
via
volontà non è diretta a questo scopo, di guisa che, se l'in-
-
La
-
Commissione parlamentare
della disposizione
11
fatto
per
che
caso
dichiara
fortuito
nei
singoli
reati
sempre
Non
fonti di
sop'pres-
propose la
punibile
non
chi
ha
per forza maggiore
Osservò la Commissione che,
(art. 45), ritenendola superflua.
in un codice, disposizioni non
evento non voluto
Ora non si vede
imprudenza
della
ai
commesso
cui
nozione
(cioè contro l'intenzione),
sebbene tale evento fosse prevedibile. Se fu preveduto, ricorre, come ho detto, una circostanza aggravante.
rebbe
rilievo
quali la legge le prevede. E' compito poi della
scienza, e non della legge, sviluppare quella nozione e precisare i caratteri differenziali tra le condizioni di
punibilità e
condotta (b, in sostanza, la
in
è
alla punibilità.
rispetto
una
sformarsi
non
non già elementi dell'azione o
elementi del reato i quali, a giudizio de)
necessario siano voluti dall'agente, per dar
che la nozione di tali
previsione dell'evento, ma dalla negligenza,
imprudenza, imperizia, o inosservanza di specifiche regole di
un
ma
mentre lé condizioni stesse
dalla mancata
prodotto
in discorso,
gli altri elementi del reato.
trina che Tondava la
ha
principio
definisce le condizioni di punibilità, è
non
Questo concetto, peraltro, si riconnette ad antiche teorie,
ormai, a quel che io so, abbandonate dalla scienza. La dot-
La colpa
res
rappresentano
dell'omissione,
Al
vento costituisce circóstanza aggravante (articoli 43 e 61, n. 3•¾
Osservò la Commissione parlamentare che l'aver agito nonóstante la previsione dell'evento conflgura un delitto doloso,
peró la
giustificato dalla considerazione che le condizioni di
si
luogo
dall'agente o dall'omittente, anche se da lui preveduto, e l'aver agito od oinesso di agire nonostante la previsione dell'e-
e
ritenersi tutt'altro che superflua.
che pone una deroga alle regole generali della responsabilità.
legislatore,
Il delitto colposo si ha quando l'evento non è voluto
codice del 1889
rimere le questioni che erano sorte in proposito,
lativa norma è da
colposi, che é poi sviluppato con le nozioni
preterintenzione e della colpa.
-
ulteriormente. Le
anche nel
questo non dava alcuna regola per risolvere la questione
se l'evento, da cui dipende il verificarsi di una di tali condi
zioni, debba essere voluto o no. La nuova legge provvede a di-
Esso e
28.
elaborato dalla
ma
contro l'intenzione », hanno un utile ufficio esplicativo, in
quanto manifestano immediatamente e sinteticamente quel concetto, rispettivamente, dei delitti dolosi, preterintenzionali e
dolo, della
fu
svilupperà
che la dottrina
Né si può dubitare dell'esattezza del
l'intenzione, oltre l'intenzione,
del
regola,
condizioni di punibilità esistevano
dolosi
l'elemento psicologico,
tenendo presente quanto
scienza italiana vigente il codice del 1889, stabilisce con cer-
o
necessarie,
come
dubbi e pretesti a complicazioni
questa, sono
dottrinarie.
mi sembra,
norma
tanto
in verità, che possa prestarsi a dubbt
chiara, precisa e recisa, quale è quella di
si tratta.
Neppure saprei dividere i timori della Commissione circa
la possibilitA di
a complicazioni
dottrinarie ». Se la Commissione intende con ciò 10 sviluppo scientifico del principio, da
gran tempo esiste tutta una teoria sul caso fortuito e sulla forza
maggiore. Se invece
lose
o
essa
teme la creazione
ingombranti, l'apparizione
di
di dottrine cavil-
queste
certamente dall'esistenza di una norma, che
ritiene evidente e perciò superflua.
non
dipendere
la Commissione
Del resto, col criterio della superfluità, si potrebbe sopprimere la massima parte delle norme contenute nella parte
generale del codice, lasciando alla dottrina la funzione di
servire come fonte integrativa della legge.
Ma ciò è contrario
principt che regolano la funzione legislativa dello Stato
moderno, e sopra tutto al principio della certezza del diritto
obiettivo, senza la quale nel mondo moderno sarebbe imposai
sibile ogni vita sociale.
Non
tanto da
norme
certe e
immutabili
poucono
sorgere
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