19-2-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
all’articolo 4, comma 1, lettera d), può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità
ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente. Il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione
della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento
equipollente sono comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il quale, se non
ritiene di disporne la cessazione, ne richiede la convalida, entro quarantotto ore, al presidente del tribunale del
capoluogo della provincia in cui la persona dimora che
provvede nelle successive quarantotto ore con le modalità
di cui al comma 1. Il ritiro del passaporto e la sospensione
della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente cessano di avere effetto se la convalida
non interviene nelle novantasei ore successive alla loro
adozione.»;
c) all’articolo 71, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «per i delitti previsti dagli
articoli» sono inserite le seguenti: «270-bis, 270-ter,
270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies,»;
2) dopo le parole: «648-ter, del codice penale,»
sono inserite le seguenti: «nonché per i delitti commessi
con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies
del codice penale,»;
d) dopo l’articolo 75 è inserito il seguente:
«Art. 75-bis
Violazione delle misure imposte con provvedimenti
d’urgenza
1. Il contravventore alle misure imposte con i provvedimenti di urgenza di cui all’articolo 9 è punito con la
reclusione da uno a tre anni. Nelle ipotesi di cui ai commi
1 e 2-bis del predetto articolo 9 è consentito l’arresto nei
casi di flagranza.».
2. All’articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera c) è sostituita
dalla seguente:
«c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli
articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159;».
3. All’articolo 226, comma 3, del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il predetto termine è di dieci giorni se
sussistono esigenze di traduzione delle comunicazioni o
conversazioni.».
Art. 5.
Potenziamento e proroga dell’impiego del personale
militare appartenente alle Forze armate
1. Al fine di consentire un maggiore impiego di personale delle forze di polizia per il contrasto della criminalità
e la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 24,
commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, nonché di quelli previsti dall’articolo 3, comma 2,
Serie generale - n. 41
del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6,
anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell’Expo 2015, il piano
d’impiego di cui all’articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125,
limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi
sensibili, può essere prorogato fino al 30 giugno 2015, e
il relativo contingente pari a 3.000 unità è incrementato
di 1.800 unità, in relazione alle straordinarie esigenze di
prevenzione e contrasto del terrorismo. Per le esigenze
previste dal citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge
n. 136 del 2013, il piano di impiego dell’originario contingente di 3.000 unità può essere ulteriormente prorogato
fino al 31 dicembre 2015, limitatamente a un contingente
non superiore a 200 unità. Si applicano le disposizioni di
cui al citato articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decretolegge n. 92 del 2008. L’impiego dei predetti contingenti
è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del
comma 2.
2. Ai fini dell’attuazione del comma 1 è autorizzata la
spesa di 29.661.258,00 di euro per l’anno 2015 con specifica destinazione di 28.861.258,00 di euro per il personale
di cui al comma 74 e di 0,8 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 14.830.629,00, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell’asilo di cui all’articolo 1-septies
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
e, quanto a euro 14.830.629,00 mediante corrispondente riduzione delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Limitatamente alle esigenze di sicurezza del sito ove
si svolge l’evento Expo 2015, è altresì autorizzato l’impiego, con le stesse modalità di cui al comma 1, di un ulteriore contingente di 600 unità di militari delle Forze Armate
dal 15 aprile 2015 al 1° novembre 2015. Alla copertura
dei relativi oneri, pari a 7.243.189,00 di euro, per l’anno
2015, si provvede mediante due appositi versamenti, di
pari importo, all’entrata del bilancio dello Stato, da effettuarsi, nell’ambito delle risorse finalizzate all’evento, da
parte della società Expo, rispettivamente, entro il 30 aprile 2015 e il 30 giugno 2015, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero della difesa. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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