19-2-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Considerato che la Regione Marche, con la delibera
della Giunta sopra indicata, ha fatto presente che la richiesta di limitazione del Fondo è estesa all’operatività
per portafogli di cui all’art. 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;
Visti gli esiti della riunione tecnica convocata per il
giorno 5 novembre 2014, nel corso della quale la Regione
Marche ha fornito al Ministero dello sviluppo economico
i chiarimenti richiesti in merito alla scelta della Giunta
regionale di prevedere che la limitazione dell’intervento
del Fondo di Garanzia sia estesa anche all’operatività per
portafogli di cui all’art. 39, comma 4, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;
Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, a conclusione della riunione tecnica sopra indicata,
non ha formulato osservazioni in merito alla richiesta
della Regione Marche nei termini riportati nella delibera della Giunta regionale sopra citata e che il Ministero
dell’economia e delle finanze ha espresso il proprio nulla
osta all’assunzione della delibera stessa;
Visti gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale il Ministero dello sviluppo economico ha confermato
quanto espresso nel corso della riunione tecnica sopra citata, esprimendo dunque il proprio nulla osta in merito
all’assunzione della delibera in esame, ricordando l’avvertenza espressa in sede tecnica che la scelta effettuata
dalla Regione trovi fondamento nell’effettiva capacità
del sistema regionale di garanzia di supportare, anche in
assenza di un intervento diretto del Fondo di garanzia,
le piccole e medie imprese marchigiane nell’accesso al
credito;
Considerato che le Regioni e gli Enti locali hanno
espresso il proprio assenso all’accoglimento della richiesta della Regione Marche e all’assunzione della delibera
in esame;
Delibera:
nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.112, di individuare la Regione Marche quale Regione
sul cui territorio il Fondo di garanzia limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia fidi, per le operazioni di importo fino a
150.000,00 euro e di estendere tale limitazione all’operatività per portafogli di cui di cui all’art. 39, comma 4, del
Serie generale - n. 41
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
legge 22 dicembre 2011, n.214.
Roma, 13 novembre 2014
Il Presidente: LANZETTA
Il segretario: NADDEO
15A01084
ACCORDO 18 dicembre 2014.
Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la
presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e
della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per
gli interventi di edilizia libera. (Rep. Atti n. 157/CU).
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna seduta del 18 dicembre 2014;
Visto l’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province
e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali”, il quale dispone che questa Conferenza promuove
e sancisce accordi, tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio
delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione
attività di interesse comune;
Visto l’art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114, recante: “Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, secondo cui “Il Governo,
le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di
leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza
Unificata, accordi ai sensi dell’art. 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell’art. 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo
conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni
regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali
e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei
termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e
le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta
giorni dai medesimi termini” e il comma 4, secondo cui:
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