19-2-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
DECRETO 24 dicembre 2014.
Sostituzione del commissario liquidatore della «L’Altra
città società cooperativa sociale», in Torino.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
C ONFERENZA UNIFICATA
DELIBERA 13 novembre 2014.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2014, n. 330/2014,
con il quale la società cooperativa «L’altra Città Società
Cooperativa Sociale», con sede in Torino, è stata posta
in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Bianca
Steinleitner ne è stata nominata commissario liquidatore;
Vista la nota del 23 ottobre 2014, pervenuta in data
3 novembre 2014, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria impossibilità ad accettare l’incarico conferito, stante la sussistenza di cause
di incompatibilità;
Vista la proposta con la quale la Direzione generale per
la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni
commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, richiede
la sostituzione del commissario liquidatore;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Decreta:
Art. 1.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore della società in premessa, il dott. Lorenzo
Valente, nato a Torino il 29 aprile 1970 (codice fiscale
VLNLNZ70D29L219A), ivi domiciliato in via Luigi Leonardo Colli, n. 24, in sostituzione della dott.ssa Bianca
Steinleitner.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi
al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via
straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica
qualora sussistano i presupposti di legge.
Roma, 24 dicembre 2014
Il Ministro: GUIDI
15A01052
Serie generale - n. 41
Individuazione della regione Marche quale regione sul cui
territorio il Fondo di garanzia limita il proprio intervento
alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia fidi. (Rep. Atti n. 139/CU).
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nell’odierna seduta del 13 novembre 2014;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e, in
particolare l’art. 2, comma 100, lettera a) che dispone la
costituzione di un Fondo di garanzia presso il Mediocredito Centrale S.p.a. per assicurare parzialmente i crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che,
all’art. 18, comma 1, lettera r) dispone che sono riservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti
la gestione del Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n.662
sopra indicato e che, con delibera della Conferenza, sono
individuate le Regioni sul cui territorio il Fondo limita il
proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali
e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’art. 155,
comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385;
Visto l’atto della Conferenza del 26 luglio 2001 (Rep.
Atti n. 486) con il quale si disciplinano le procedure e
si indicano le modalità con le quali le regioni interessate
possono richiedere la limitazione dell’intervento del Fondo di garanzia prevista dall’art. 18, comma 1, lettera r)
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabilendo
che a tale richiesta sia allegata una dettagliata relazione
tecnica;
Vista la nota della Regione Marche del 20 ottobre 2014
con la quale si provvede a trasmettere la deliberazione
della Giunta regionale del 6 ottobre 2014, corredata dalla
prescritta relazione tecnica relativa al sistema delle garanzie per le piccole e medie imprese nella regione Marche, con particolare riferimento all’intervento pubblico e
alle risorse messe a disposizione, corredata delle informazioni richieste dall’atto della Conferenza del 26 luglio
2001 sopra indicato, diramata con nota prot. CSR 4288
P-4.23.2.12 del 27 ottobre 2014;
Considerato che con la deliberazione della Giunta regionale delle Marche sopra citata si chiede alla Conferenza di assumere la delibera volta a limitare, nel territorio
della Regione stessa, l’intervento del Fondo di garanzia
alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva
fidi iscritti nel registro delle imprese di una o più province della regione, per le operazioni di importo fino a
150.000,00 euro;
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