19-2-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
natura scientifica connesse alla richiesta di deroga, rilevando, in particolare, la necessità di apportare integrazioni migliorative al piano di gestione in oggetto, al fine di
permettere l’avvio della procedura per la Decisione della
Commissione per la concessione della deroga di cui al
regolamento (CE) n. 1967/2006;
Considerato l’impegno assunto dall’Unione Europea
ad applicare una strategia precauzionale nell’adozione di
misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile;
Considerato, inoltre, che al punto 8 delle premesse del
suddetto Reg. (CE) n. 1967/2006 si dà atto della necessità
di creare un contesto efficace di gestione, tramite un’adeguata ripartizione delle responsabilità tra la Comunità e
gli Stati membri;
Considerato, altresì, che il succitato art. 13 del predetto
Reg. (CE) n. 1967/2006, pur vietando l’attività di pesca
entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa, al paragrafo 5 prevede la facoltà della Commissione Europea,
su istanza di uno Stato membro, di autorizzare una deroga al predetto divieto, alle condizioni ivi espressamente
indicate;
Considerata la necessità, alla luce di quanto espressamente richiesto dalla Commissione Europea, di definire,
per l’attività di pesca in questione, informazioni più precise e dettagliate, con particolare riferimento ai vincoli
geografici che impediscono di svolgere la richiesta attività, oltre il limite delle 3 miglia nautiche;
Considerato che l’attività di pesca in questione può essere prevalentemente svolta a una distanza molto ridotta
dalla costa e, pertanto, non interferisce con le attività di
altre imbarcazioni;
Tenuto conto che i rilievi connessi alla richiesta di deroga afferiscono ad alcune sostanziali carenze di natura
scientifica, quali ad esempio la necessità di dare prova di
un’ elevata selettività della flotta riconvertita dallo strascico alle sciabiche da natante, fornendo informazioni
quantitative sulla composizione delle catture accessorie
(ad esempio in termini di peso e/o numero di individui,
nonché la conoscenza di dati più precisi sui risultati della riconversione utili alla verifica del rispetto del criterio
stabilito all’art. 13, paragrafo 9, lettera c) del suddetto Regolamento n. 1967/2006, riferito all’individuazione delle
catture minime di specie sottoposte a taglia minima;
Tenuto conto che la pesca del rossetto (aphia minuta)
non può essere praticata con altri attrezzi, che non presenta un impatto significativo sugli habitat protetti ed è molto
selettiva, poiché le sciabiche vengono calate nella colonna d’acqua e non entrano in contatto col fondo marino;
Tenuto conto che la durata dell’attività di pesca di cui
al presente decreto sarà limitata per consentire di arricchire le conoscenze scientifiche sì da poter rimodulare, nel
senso richiesto dalla Commisisone, il Piano di gestione
in questione;
Serie generale - n. 41
Tenuto conto che permangono le difficili condizioni
socio-economiche legate all’andamento dell’attività produttiva delle imprese operanti nel predetto Compartimento di Manfredonia, nonché i presupposti e le condizioni
di fatto per ripetere le campagne di pesca già autorizzate;
Ritenuto opportuno pertanto autorizzare, ai sensi del
suddetto art. 7, paragrafo 1, lettera d), del Reg. (CE)
n. 1224/2009, i pescherecci operanti nel Compartimento
marittimo di Manfredonia, al fine di rilevare i dati scientifici necessari a supportare la rimodulazione del Piano di
gestione da adottare ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
n. 1967/2006, fino al 31 maggio 2015;
Ritenuto opportuno individuare le navi aventi cinque
anni di attività di pesca comprovata da autorizzare in deroga, da inserire ufficialmente nel Piano di gestione;
Ravvisata la necessità di utilizzare la flotta peschereccia, che negli ultimi anni ha aderito alla sperimentazione,
costituita da complessive n. 96 imbarcazioni tutte aderenti alla O.P. Ittici Sud Adriatico Soc. Coop. con sede
a Manfredonia – Lungomare Nazario Sauro C/o Nuovo
Mercato ittico;
Decreta:
Art. 1.
1. Al fine di acquisire elementi ed informazioni di carattere scientifico, in conformità a quanto previsto dall’art. 7
paragrafo 1, lettera d), del Reg. (CE) n. 1224/2009, le
imbarcazioni di cui all’allegato A) del presente decreto,
nell’ambito delle acque del Compartimento marittimo di
Manfredonia, sono autorizzate esclusivamente alla pesca
del rossetto (aphia minuta) con la sciabica da natante, anche entro la distanza di 3 miglia nautiche dalla costa.
2. Le imprese titolari delle imbarcazioni di cui all’allegato A) del presente decreto avanzano apposita istanza in
bollo e firma autenticata ai sensi dell’art. 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 445/2000, indirizzata alla
Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, intesa ad ottenere il rilascio dell’“autorizzazione di
pesca” di cui all’art. 7 paragrafo 1, lettera d), del Reg.
(CE) n. 1224/2009.
3. Possono presentare l’istanza (allegando copia del
relativo documento abilitativo all’attività di pesca) i titolari di licenza di pesca/attestazione provvisoria in corso di
validità, riferiti esclusivamente alle imbarcazioni di cui al
presente decreto.
Art. 2.
1. Le imbarcazioni, di cui all’allegato A) del presente
decreto, potranno esercitare la pesca del rossetto (aphia
minuta) con la sciabica da natante, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza minima dalla costa, fino al 31 maggio 2015.
— 24 —