19-2-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DECRETO 10 febbraio 2015. Autorizzazione alla pesca del rossetto (Aphia minuta) con la sciabica da natante, in deroga, nel Compartimento marittimo di Manfredonia, fino al 31 maggio 2015. IL DIRETTORE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA Visto l’art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni”; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013 recante le disposizioni relative all’organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell’art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2014 con il quale il dott. Riccardo Rigillo è stato nominato Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il “Regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima”; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all’“Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima”; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la “Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”; Visto l’art. 31 rubricato “Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca” della legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante le “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis”; Visto il Reg. (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 recante le “Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo” in modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) 1626/94”; Visto in particolare l’art. 13 del Regolamento n. 1967/2006 che consente agli Stati membri di chiede- Serie generale - n. 41 re una deroga ai divieti sui valori minimi di distanza e di profondità per l’uso degli attrezzi da trainati, quali la sciabica da natante, a condizione che la stessa sia giustificata da vincoli geografici specifici, qualora le attività di pesca non abbiano un impatto significativo sull’ambiente marino e interessino un numero limitato di imbarcazioni, e a condizione che esse non possano essere esercitate con altri attrezzi e rientrino in un piano di gestione ai sensi dell’art. 19 del regolamento stesso; Visto il Reg. (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il Reg. (UE) n. 1380/2013 dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio; Visto, in particolare, l’art. 7 paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attività di pesca specifiche, unicamente se indicate in un’autorizzazione di pesca in corso di validità, quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria; Visto il Reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto in particolare l’art. 5 del suddetto Regolamento, inerente l’elenco delle autorizzazioni di pesca, che stabilisce che gli Stati membri rendono disponibile nella zona protetta dei loro siti web ufficiali l’elenco dei pescherecci che hanno ricevuto l’autorizzazione di pesca prima che le medesime acquistino validità; Vista la nota di questa Direzione prot. n. 20802 del 16 ottobre 2014 annessa alla presentazione, ai competenti Uffici della Commissione Europea, del Piano di gestione per la deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza dalla costa artt. 9 e 13 del Reg. (CE) n. 1967/2006, per l’utilizzo della sciabica da natante per la pesca del rossetto (aphia minuta) nel Compartimento marittimo di Manfredonia; Vista la comunicazione MARE/D2/MA (2014) n. 3814739 del 17 novembre 2014 con la quale la Commissione Europea - Direzione generale degli affari marittimi e della pesca - ha individuato alcune carenze di — 23 —

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