19-2-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
DECRETO 10 febbraio 2015.
Autorizzazione alla pesca del rossetto (Aphia minuta)
con la sciabica da natante, in deroga, nel Compartimento
marittimo di Manfredonia, fino al 31 maggio 2015.
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA
Visto l’art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale attribuisce alla potestà legislativa esclusiva
dello Stato la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante la “Riforma dell’organizzazione del Governo a
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni”;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013 recante le disposizioni
relative all’organizzazione del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, a norma dell’art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2014 con il quale il dott. Riccardo
Rigillo è stato nominato Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il “Regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la
disciplina della pesca marittima”;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all’“Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in
materia di pesca marittima”;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la “Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 marzo
2003, n. 38”;
Visto l’art. 31 rubricato “Misure per lo sviluppo della
ricerca applicata alla pesca” della legge 30 ottobre 2014,
n. 161, recante le “Disposizioni per l’adempimento degli
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis”;
Visto il Reg. (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006,
n. 1967/2006 recante le “Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo” in modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che
abroga il Reg. (CE) 1626/94”;
Visto in particolare l’art. 13 del Regolamento
n. 1967/2006 che consente agli Stati membri di chiede-
Serie generale - n. 41
re una deroga ai divieti sui valori minimi di distanza e
di profondità per l’uso degli attrezzi da trainati, quali la
sciabica da natante, a condizione che la stessa sia giustificata da vincoli geografici specifici, qualora le attività di
pesca non abbiano un impatto significativo sull’ambiente
marino e interessino un numero limitato di imbarcazioni,
e a condizione che esse non possano essere esercitate con
altri attrezzi e rientrino in un piano di gestione ai sensi
dell’art. 19 del regolamento stesso;
Visto il Reg. (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle
norme della politica comune della pesca;
Visto il Reg. (UE) n. 1380/2013 dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica
i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009
del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
Visto, in particolare, l’art. 7 paragrafo 1, del Reg. (CE)
n. 1224/2009, che consente di autorizzare i pescherecci
comunitari allo svolgimento di attività di pesca specifiche, unicamente se indicate in un’autorizzazione di pesca
in corso di validità, quando il tipo di pesca o le zone di
pesca in cui le attività sono autorizzate rientrano: a) in un
regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano
pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d)
nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi previsti dalla
normativa comunitaria;
Visto il Reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011 della
Commissione dell’8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario
per garantire il rispetto delle norme della politica comune
della pesca;
Visto in particolare l’art. 5 del suddetto Regolamento,
inerente l’elenco delle autorizzazioni di pesca, che stabilisce che gli Stati membri rendono disponibile nella zona
protetta dei loro siti web ufficiali l’elenco dei pescherecci
che hanno ricevuto l’autorizzazione di pesca prima che le
medesime acquistino validità;
Vista la nota di questa Direzione prot. n. 20802 del
16 ottobre 2014 annessa alla presentazione, ai competenti
Uffici della Commissione Europea, del Piano di gestione
per la deroga alla dimensione minima della maglia della
rete e della distanza dalla costa artt. 9 e 13 del Reg. (CE)
n. 1967/2006, per l’utilizzo della sciabica da natante per
la pesca del rossetto (aphia minuta) nel Compartimento
marittimo di Manfredonia;
Vista la comunicazione MARE/D2/MA (2014)
n. 3814739 del 17 novembre 2014 con la quale la Commissione Europea - Direzione generale degli affari marittimi e della pesca - ha individuato alcune carenze di
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