19-2-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse
vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per
sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa;
Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre
2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento
del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133
dell’8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in
maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di
emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da
emettersi tramite asta;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e
ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all’inflazione e del valore nominale di
rimborso dei titoli di Stato;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma
dell’art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 9 febbraio 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di
prestiti pubblici già effettuati, a 22.158 milioni di euro;
Visti i propri decreti in data 8 ottobre e 10 novembre
2014, nonché 9 gennaio 2015, con i quali è stata disposta
l’emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 0,75%, con godimento 15 ottobre 2014 e scadenza 15 gennaio 2018;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l’emissione di una settima tranche dei
predetti buoni del Tesoro poliennali;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché
del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entram-
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bi citati nelle premesse, è disposta l’emissione di una
settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,75%,
con godimento 15 ottobre 2014 e scadenza 15 gennaio
2018. L’emissione della predetta tranche viene disposta
per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di
2.500 milioni di euro.
I buoni fruttano l’interesse annuo lordo dello 0,75%,
pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed
il 15 luglio di ogni anno di durata del prestito.
La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.
Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del
5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende
interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non
espressamente disposto dal presente decreto.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le
ore 11 del giorno 12 febbraio 2015, con l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato
decreto del 5 giugno 2013.
La provvigione di collocamento, prevista dall’art. 6 del
citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella
misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di
cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi, con l’osservanza delle
modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato
decreto del 5 giugno 2013.
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione
fino alle ore 15,30 del giorno 13 febbraio 2015.
Art. 4.
Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori
assegnatari il 16 febbraio 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi
per 32 giorni. A tal fine, la Banca d’Italia provvederà ad
inserire le relative partite nel servizio di compensazione e
liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di
regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni
del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle
premesse.
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