19-2-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all’inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell’art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso; Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 9 febbraio 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 22.158 milioni di euro; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l’emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,35%, con godimento 16 febbraio 2015 e scadenza 15 aprile 2022; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l’emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 1,35% con godimento 16 febbraio 2015 e scadenza 15 aprile 2022. L’emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.250 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro. I nuovi buoni fruttano l’interesse annuo lordo del 1,35% pagabile in due semestralità posticipate; la prima cedola è pagabile il 15 aprile 2015, le cedole successive sono pagabili il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d’interesse da corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 15 aprile 2015, sarà pari allo 0,215110% lordo, corrispondente a un periodo di 58 giorni su un semestre di 182. Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto. Art. 2. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 12 febbraio 2015, con l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013. Serie generale - n. 41 La provvigione di collocamento, prevista dall’art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto. Art. 3. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi, con l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 febbraio 2015. Art. 4. Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 febbraio 2015, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d’Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. Art. 5. Il 16 febbraio 2015 la Banca d’Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d’asta. La predetta sezione di Tesoreria rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo al netto ricavo dell��emissione. Art. 6. Gli oneri per interessi relativi all’anno finanziario 2015 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi. L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno finanziario 2022 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l’anno in corso. L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spe- — 13 —

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