19-2-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino
al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.372.327 per l’invio in missione o in viaggio di servizio di personale del
Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di
gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento
e per il reclutamento di personale locale a supporto del
personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in località dove non operi
una rappresentanza diplomatico-consolare. L’ammontare
del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e
viaggi del personale di cui al presente comma sono resi
pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in
materia di protezione dei dati personali.
Art. 19.
Regime degli interventi, nonché disposizioni urgenti per
l’operatività dell’amministrazione degli affari esteri e
della cooperazione internazionale
1. Nell’ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei
limiti temporali di cui agli articoli 17 e 18, si applica la
disciplina di cui all’articolo 10, comma 1, del decretolegge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 17 e 18,
sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2015 fino alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente
decreto.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20.
Norme transitorie e di copertura finanziaria
1. L’incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è assunto, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, dal procuratore nazionale antimafia.
2. All’articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Le
funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale aggiunto.».
3. All’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160, dopo le parole: «commi 5, 6,» sono
inserite le seguenti: «7-bis,».
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, nelle disposizioni vigenti le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle
seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo» e le parole: «Direzione nazionale antimafia» si intendono sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo».
5. I procuratori aggiunti designati dal procuratore
nazionale in applicazione delle previgenti disposizioni
Serie generale - n. 41
restano in carica fino a che il Consiglio superiore della
magistratura non abbia provveduto alla nomina, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e
18, pari complessivamente a euro 874.926.998 per l’anno
2015, si provvede:
a) quanto a euro 843.900.891, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni;
b) quanto a euro 1.000.000, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2015 di
cui all’articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre
2013, n. 147;
c) quanto a euro 3.000.000, mediante versamento
all’entrata delle somme conservate nel conto dei residui
dello stanziamento di cui all’articolo 1, comma 273, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147;
d) quanto a euro 15.000.000, mediante versamento
all’entrata di quota corrispondente delle somme accreditate al capo della delegazione di cui all’articolo 1, comma
secondo, della legge 5 giugno 1984, n. 208;
e) quanto a euro 5.032.147, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
f) quanto a euro 6.993.960, mediante utilizzo delle
somme relative ai rimborsi corrisposti dall’organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni
rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all’articolo 8, comma 11,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,
non sono ancora riassegnate al fondo di cui all’articolo 1,
comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che
restano acquisite all’entrata del bilancio dello Stato. Nelle
more dell’accertamento dei predetti versamenti in entrata,
l’importo di euro 6.993.960 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell’ambito delle
spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In
base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministero
dell’economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per
assicurare la copertura di cui alla presente lettera.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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