Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Bruxelles 2006
MC.DEC/7/06
5 dicembre 2006
ITALIANO
Originale: INGLESE
Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell’ordine del giorno
DECISIONE N.7/06
LOTTA ALL’USO DI INTERNET PER SCOPI TERRORISTICI
Il Consiglio dei ministri,
richiamando la sua precedente decisione su tale materia (MC.DEC/3/04),
continuando a nutrire profonda preoccupazione per il crescente uso di Internet per
scopi terroristici come espresso nella summenzionata decisione e in altre occasioni,
ribadendo in tale contesto l’importanza del pieno rispetto del diritto alla libertà di
opinione e di espressione, che comprende la libertà di cercare, ricevere e divulgare
informazioni, che sono vitali per la democrazia e che sono di fatto rafforzate da Internet
(PC.DEC/633 dell’11 novembre 2004) e dallo stato di diritto,
riconoscendo che la risoluzione 1624 (2005) del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite esorta gli Stati ad adottare misure necessarie ed appropriate e, in conformità ai
loro obblighi di diritto internazionale, a vietare per legge l’istigazione a commettere atti di
terrorismo e a prevenire tale condotta,
ribadendo il nostro impegno conformemente alla Strategia globale delle Nazioni Unite
contro il terrorismo, in particolare “di coordinare gli sforzi a livello internazionale e regionale
per contrastare il terrorismo in Internet in tutte le sue forme e manifestazioni ” e “di usare
Internet come strumento per contrastare la diffusione del terrorismo, riconoscendo nel
contempo agli Stati la possibilità di richiedere assistenza a tale riguardo”,
prendendo nota del rapporto del Comitato antiterrorismo delle Nazioni Unite
(S/2006/737 del 15 settembre 2006) in cui si rileva che numerosi Stati stanno esaminando
l’applicazione a Internet del divieto di istigazione previsto dalla loro legislazione nazionale,
rilevando i recenti sviluppi, in particolare la Convenzione del Consiglio d’Europa
sulla prevenzione del terrorismo, riguardanti gli obblighi degli Stati Parte di tale convenzione
di considerare come reato l’istigazione pubblica a commettere un atto terroristico, nonché il
reclutamento e l’addestramento a scopi terroristici,
richiamando la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità (2001),
l’unico strumento multilaterale giuridicamente vincolante che affronta specificatamente la