3-6-2017
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che
risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione
delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento
o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a
singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con
rilevanti interessi della collettività.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non
sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli
accertamenti.».
«Art. 144 (Segnalazioni). — 1. I provvedimenti di cui all’articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui
all’articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata un’istruttoria preliminare e anche prima della definizione del procedimento.».
Note all’art. 3:
— Si riporta il testo dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza
unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze,
il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente
dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente
dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia
designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque
rappresentano le città individuate dall’articolo 17 della legge 8 giugno
1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI
o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.».
— La decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (Decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie di comunicazione (testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicata nella G.U.U.E. n. L
348/118 del 24 dicembre 2008.
Note all’art. 4:
— Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio
2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015:
«Art. 1.
(omissis).
7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fab-
Serie generale - n. 127
bisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta
formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli
insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e
degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese
e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della
metodologia Content language integrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura
musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e
nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e
privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale
e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economicofinanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità;
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva
agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami
con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività
di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni
forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi sociosanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione
con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del
terzo settore e le imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di
alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte
orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo
di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua
seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di
lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti
locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento.
(omissis).».
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