3-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2. Il centro «Staphyt Italia S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l’indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale. 3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell’istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto. Art. 3. 1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 22 aprile 2017. 2. Il centro «Staphyt Italia S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 maggio 2017 Serie generale - n. 127 Visto l’esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 10-11 aprile 2017 presso il Centro «G.Z. S.r.l.»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»; Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 24 gennaio 2017, a fronte di apposita documentazione presentata; Decreta: Il direttore generale: GATTO 17A03713 Art. 1. DECRETO 15 maggio 2017. Riconoscimento dell’idoneità al Centro «G.Z. S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari. IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l’esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell’idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari; Vista l’istanza presentata in data 24 gennaio 2017 dal Centro «G.Z. S.r.l.», con sede legale in Via Sandro Pertini n. 37 - 44046 San Martino (FE); 1. Il Centro «G.Z. S.r.l.», con sede legale in Via Sandro Pertini n. 37 - 44046 San Martino (FE), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni: efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all’allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all’allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all’allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995); fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all’allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995); osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all’allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995); determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l’uomo o per gli animali (di cui all’allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995); valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all’allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995); individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all’allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995). — 42 —

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