3-6-2017
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 2.
archeologici in Italia, la ricognizione della documentazione medesima, delle banche dati e degli archivi esistenti;
c) effettua la ricognizione e la pubblicazione on line
degli archivi di dati archeologici anche in formato di open
data, procedendo al recupero sistematico della documentazione pregressa, anche in vista di un sistema unico
nazionale di messa in rete dei risultati dell’archeologia
preventiva, definendo in parallelo i termini dei diritti di
pubblicazione;
d) cura la standardizzazione della documentazione
finalizzata all’archeologia sia predittiva sia preventiva, attraverso, a titolo esemplificativo, cartografia su qualsiasi
scala, prospezioni geofisiche, telerilevamento, trattamento immagini, documentazione di scavo e di ricognizione
territoriale, metodi di datazione, rilievo di monumenti;
e) formula standard di qualità per l’editoria archeologica, digitale e cartacea;
f) promuove l’innovazione e la sperimentazione nelle metodologie e nelle tecnologie della ricerca territoriale
nelle scienze applicate e nelle tecnologie informatiche di
documentazione;
g) elabora banche dati e cartografie tematiche, ai fini
della realizzazione di una carta unificata del potenziale
archeologico su scala nazionale;
h) adotta ogni utile iniziativa al fine di migliorare,
attraverso la predisposizione di linee guida su temi specifici, da elaborare in accordo col servizio II - Scavi e
tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, la salvaguardia,
la conservazione e la tutela del patrimonio archeologico;
i) supporta la Direzione generale archeologia, belle
arti e paesaggio nel coordinamento dei soggetti nazionali, stranieri e internazionali, governativi e non, operanti sul territorio nazionale, nell’ambito di concessioni di
scavo e di progetti di ricerca in materia di tutela di beni
archeologici;
j) promuove a livello internazionale il ruolo dell’archeologia italiana, anche organizzando in Italia e all’estero iniziative apposite, convegni, dibattiti, presentazioni,
seminari, esposizioni temporanee e rendendo noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche
effettuate e i metodi di analisi e di intervento elaborati;
k) fornisce, nell’ambito delle azioni di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, consulenza e supporto tecnico-scientifici
per le materie attribuite, a Paesi terzi.
3. Nello svolgimento delle proprie attività di ricerca e
documentazione, l’ICA assicura il raccordo con gli altri
uffici del Ministero e può sottoscrivere accordi con le università e centri di ricerca italiani e stranieri, con la scuola
archeologica italiana di Atene e con la scuola dei beni e
delle attività culturali e del turismo.
4. L’ICA provvede alle proprie esigenze nell’ambito
delle risorse assegnate alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, e, comunque, nell’ambito dello
stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo.
Serie generale - n. 127
Direttore
1. Il direttore dell’ICA sovrintende all’attività e al funzionamento dell’istituto, determina le linee di ricerca e
gli indirizzi tecnici, in coerenza con la direttiva generale
e con gli altri atti di indirizzo del Ministro e secondo le
direttive del direttore generale archeologia, belle arti e
paesaggio.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore presenta
al direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio
una relazione sull’attività svolta dall’ICA nell’anno precedente e sul programma predisposto per l’anno in corso.
Art. 3.
Comitato scientifico
1. Il comitato scientifico svolge funzione consultiva del
direttore sulle questioni di carattere scientifico nell’ambito di attività dell’istituto. In particolare, il comitato:
a) supporta il direttore, sotto il profilo scientifico,
nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attività dell’istituto;
b) predispone relazioni annuali di valutazione
dell’attività dell’istituto;
c) valuta e approva i progetti editoriali dell’istituto;
d) si esprime su ogni questione gli venga sottoposta
dal direttore dell’istituto.
2. Il comitato scientifico è composto dal direttore dell’istituto, che lo presiede, e da due membri designati dal Ministro, un membro designato dal Ministro
dell’istruzione e della ricerca e un membro designato
dal consiglio superiore «beni culturali e paesaggistici». I
componenti del Comitato sono individuati tra professori
universitari di ruolo in settori attinenti all’ambito disciplinare di attività dell’istituto o esperti di particolare e
comprovata qualificazione scientifica e professionale in
materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali;
3. Fatta eccezione del direttore, i componenti del comitato scientifico sono nominati con decreto del Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo per una
durata di cinque anni e possono essere confermati per una
sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell’organo. La partecipazione al comitato scientifico
non dà titolo a compenso, gettoni, indennità o rimborsi di
alcun tipo. I componenti del comitato non possono essere
titolari di rapporti di collaborazione con l’ICA, né possono assumere incarichi di alcun tipo in progetti o iniziative
partecipati, a qualsiasi titolo, dall’ICA.
Il presente decreto è inviato agli organi di controllo.
Roma, 7 aprile 2017
Il Ministro: FRANCESCHINI
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2017
Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, n. 755
17A03746
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