3-6-2017
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio
2017.
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall’8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle Province di
Bergamo e di Sondrio.
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
RIUNIONE DEL 24 MAGGIO 2017
Serie generale - n. 127
Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per
intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e
poteri ordinari;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, della citata legge
24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per
la dichiarazione dello stato di emergenza;
NELLA
Visto l’art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012,
n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della
protezione civile»;
Visto l’art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo
svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle
ordinanze di cui all’art. 5, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 e successive modificazioni e integrazioni;
Considerato che nei giorni dall’8 al 30 giugno 2016 il
territorio delle Province di Bergamo e di Sondrio è stato
interessato da avversità atmosferiche di elevata intensità
che hanno determinato una grave situazione di pericolo
per l’incolumità delle persone;
Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno
causato movimenti franosi, esondazioni di corsi d’acqua,
danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ferroviarie\, ad
edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alla
rete dei servizi essenziali, nonché alle attività produttive;
Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali
di cui all’art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta
le necessarie disponibilità;
Viste le note della Regione Lombardia del 13 e del
22 luglio 2016, del 12 dicembre 2016 e del 23 febbraio
2017;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile
del 18 maggio 2017, prot. n. CG/0033765;
Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del
Dipartimento della protezione civile nei giorni dal 26 al
28 luglio 2016 ed il 28 e 29 marzo 2017;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere
straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito delle avversità atmosferiche
in rassegna;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
Art. 1.
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 5, commi 1 e 1-bis, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo
giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di
emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall’8 al 30 giugno 2016
nel territorio della Province di Bergamo e di Sondrio.
2. Per l’attuazione degli interventi da effettuare nella
vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal capo del
Dipartimento della protezione civile, acquisita l’intesa
della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione Lombardia provvede, in via ordinaria, a coordinare
gli interventi conseguenti all’evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale.
4. Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della
ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di € 3.100.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 5,
comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 2017
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI
17A03748
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