515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorita'
amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e
la Commissione per assicurare la corretta
applicazione
delle
normative doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI del Consiglio,
del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale;
d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'Eurodac per il
confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del
Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi
di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati
membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le
richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorita'
di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e
che modifica il Regolamento (UE) n. 1077/2011 che
istituisce
un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga
scala nello spazio di liberta', sicurezza e giustizia;
e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione
visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per
soggiorni di breve durata (Regolamento VIS)
e
decisione
n.
2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso
per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte
delle autorita' designate degli Stati membri e di Europol ai fini
della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati
di terrorismo e altri reati gravi;
f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre
2012,
relativo
alla
cooperazione
amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato
interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione
(Regolamento IMI) Testo rilevante ai fini del SEE;
g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione n.
108 sulla protezione delle
persone
rispetto
al
trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo
il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n.
98, quale autorita' designata ai fini della cooperazione tra Stati ai
sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.
3. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal presente codice,
il Garante disciplina con proprio Regolamento, ai sensi dell'articolo
156, comma 3, le modalita' specifiche dei procedimenti relativi
all'esercizio dei compiti e dei poteri ad esso attribuiti dal
Regolamento e dal presente codice.
4. Il Garante collabora con altre
autorita'
amministrative
indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.
5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il parere
del Garante, anche nei casi di cui agli articoli 36, paragrafo 4, del
Regolamento, e' reso nel termine di quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione
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