relativi a circostanze o fatti resi noti
direttamente
dagli
interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.»;
d) all'articolo 138, comma 1, le parole «dell'articolo 7, comma
2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 15,
paragrafo 1, lettera g), del Regolamento»;
e) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente: «Regole
deontologiche relative ad attivita' giornalistiche e ad
altre
manifestazioni del pensiero»;
f) l'articolo 139 e' sostituito dal seguente:
«Art.
139
(Regole
deontologiche
relative
ad
attivita'
giornalistiche). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo
2-quater, l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei
giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei dati
di cui all'articolo 136, che prevedono misure ed accorgimenti a
garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in
particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla
vita o all'orientamento sessuale. Le regole possono anche prevedere
forme particolari per le informazioni di cui agli articoli 13 e 14
del Regolamento.
2. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle
stesse che non sono adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla
proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal Garante e
sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina
secondo la procedura di cooperazione.
3. Le regole deontologiche e le disposizioni di modificazione ed
integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo
la
loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai
sensi dell'articolo 2-quater.
4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole
deontologiche, il Garante puo' vietare il trattamento ai sensi
dell'articolo 58 del Regolamento.
5. Il Garante, in cooperazione con il
Consiglio
nazionale
dell'ordine
dei
giornalisti,
prescrive
eventuali
misure
e
accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto
a recepire.
Capo IV
Modifiche alla parte III e agli allegati del codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196
Art. 13
Modifiche alla parte III, titolo I,
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