h) all'articolo 131, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«(Informazioni a contraenti e utenti)»;
i) all'articolo 132:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole «, ferme restando le
condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il
traffico entrante» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La richiesta di accesso diretto alle comunicazioni
telefoniche in entrata puo' essere effettuata solo quando possa
derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
397; diversamente, i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del
Regolamento possono essere esercitati con le modalita' di cui
all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.»;
2) al comma 5, le parole «ai sensi dell'articolo 17» sono
sostituite dalle seguenti: «dal Garante secondo le modalita' di cui
all'articolo 2-quinquiesdecies» e le parole da «nonche' a:» a «d)»
sono sostituite dalle seguenti: «nonche' ad»;
3) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. E' fatta
salva la disciplina di cui all'articolo 24 della legge 20 novembre
2017, n. 167.»;
l) dopo l'articolo 132-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 132-ter (Sicurezza del trattamento). - 1. Nel rispetto di
quanto disposto dall'articolo 32 del Regolamento, ai fornitori di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si
applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 32 del
Regolamento, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata
l'erogazione del servizio, misure tecniche e organizzative adeguate
al rischio esistente.
3. I soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica
garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al
personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.
4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la protezione dei
dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati
personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale,
da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione,
trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti,
nonche' garantiscono l'attuazione di una politica di sicurezza.
5. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede
anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta
tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di
comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei
fornitori, la controversia e' definita dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni secondo le modalita' previste dalla normativa
vigente.
«Art. 132-quater (Informazioni sui rischi). - 1. Il fornitore di un
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