decreto:
a) gli obiettivi e le priorita' in materia di sicurezza delle reti
e dei sistemi informativi;
b) il quadro di governance per conseguire gli obiettivi e le
priorita', inclusi i ruoli e le responsabilita' degli organismi
pubblici e degli altri attori pertinenti;
c) le misure di preparazione, risposta e recupero, inclusa la
collaborazione tra settore pubblico e settore privato;
d) i programmi di formazione, sensibilizzazione e istruzione
relativi alla strategia in materia di sicurezza delle reti e dei
sistemi informativi;
e) i piani di ricerca e sviluppo;
f) un piano di valutazione dei rischi;
g) l'elenco dei vari attori coinvolti nell'attuazione.
3. Con la procedura di cui al comma 1 sono adottate linee di
indirizzo per l'attuazione della strategia nazionale di sicurezza
cibernetica.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette la strategia
nazionale in materia di sicurezza cibernetica alla Commissione
europea entro tre mesi dalla sua adozione. Puo' essere esclusa la
trasmissione di elementi della strategia riguardanti la sicurezza
nazionale.
Art. 7
Autorita' nazionali competenti e punto di contatto unico
1. Sono designate quali Autorita' competenti NIS per i settori e
sottosettori di cui all'allegato II e per i servizi di
cui
all'allegato III:
a) il Ministero dello sviluppo economico per il settore energia,
sottosettori energia elettrica, gas e petrolio e per il settore
infrastrutture digitali, sottosettori IXP, DNS, TLD, nonche' per i
servizi digitali;
b) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il settore
trasporti, sottosettori aereo, ferroviario, per vie d'acqua e su
strada;
c) il Ministero dell'economia e delle finanze per il settore
bancario e per il settore infrastrutture dei mercati finanziari, in
collaborazione con le autorita' di vigilanza di settore, Banca
d'Italia e Consob, secondo modalita' di collaborazione e di scambio
di informazioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze;
d) il Ministero della salute per l'attivita' di
assistenza
sanitaria, come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, prestata dagli operatori
dipendenti o incaricati dal medesimo Ministero o convenzionati con lo
stesso e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
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