impatto rilevante sulla fornitura di un servizio fornito, ai sensi
dell'articolo 14, comma 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 25.000 euro a 125.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di servizi
essenziali dipendente da terze parti che fornisce servizi digitali
per la fornitura di un servizio che e' indispensabile per il
mantenimento di attivita' economiche e sociali fondamentali, che
ometta la notifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, e' soggetto
ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 120.000
euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di servizi
digitali che non osserva gli obblighi ai sensi dell'articolo 15,
comma 2, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
12.000 euro a 120.000 euro.
9. Si ha reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo
nei casi regolati dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre del
1981, n. 689. La reiterazione determina l'aumento fino al triplo
della sanzione prevista.
Art. 22
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7 e 8, pari a 5.300.000 euro
per l'anno 2018 e 3.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo
per
il
recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Le spese ICT sostenute dalle pubbliche amministrazioni ai sensi
degli articoli 7, 8 e 12 del presente decreto e piu' in generale le
spese ICT sostenute per l'adeguamento dei sistemi informativi al
presente decreto sono coerenti con
il
Piano
triennale
per
l'informatica nella pubblica amministrazione ai sensi dei commi da
512 a 520, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli
articoli 7 e 8, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche provvedono con
le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione
vigente.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di
previsione interessati.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi', 18 maggio 2018
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents