b) porre rimedio ad ogni mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 14. 3. Se un fornitore di servizi digitali ha lo stabilimento principale o un rappresentante in uno Stato membro, ma la sua rete o i suoi sistemi informativi sono ubicati in uno o piu' altri Stati membri, l'autorita' competente dello Stato membro dello stabilimento principale o del rappresentante e le autorita' competenti dei suddetti altri Stati membri cooperano e si assistono reciprocamente in funzione delle necessita'. Tale assistenza e cooperazione puo' comprendere scambi di informazioni tra le autorita' competenti interessate e richieste di adottare le misure di vigilanza di cui al comma 1. Art. 16 Giurisdizione e territorialita' 1. Ai fini del presente decreto, un fornitore di servizi digitali e' considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale. Un fornitore di servizi digitali e' comunque considerato avere il proprio stabilimento principale in uno Stato membro quando ha la sua sede sociale in tale Stato membro. 2. Un fornitore di servizi digitali che non e' stabilito nell'Unione europea, ma offre servizi di cui all'allegato III all'interno dell'Unione europea, designa un rappresentante nell'Unione europea. 3. Il rappresentante e' stabilito in uno di quegli Stati membri in cui sono offerti i servizi. Il fornitore di servizi digitali e' considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui e' stabilito il suo rappresentante. 4. La designazione di un rappresentante da parte di un fornitore di servizi digitali fa salve le azioni legali che potrebbero essere avviate nei confronti del fornitore stesso di servizi digitali. Capo VI Normazione e notifica volontaria Art. 17 Normazione 1. Ai fini dell'attuazione armonizzata dell'articolo 12, commi 1 e 2, e dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3, le autorita' competenti NIS promuovono l'adozione di norme e specifiche europee o accettate a livello internazionale relative alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi, senza imporre o creare discriminazioni a favore dell'uso di un particolare tipo di tecnologia.

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