sensibilizzazione e formazione; e) scambiare informazioni e migliori pratiche in materia di ricerca e sviluppo riguardo alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; f) scambiare, ove opportuno, esperienze in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi con le istituzioni, gli organi e gli organismi pertinenti dell'Unione europea; g) discutere le norme e le specifiche di cui all'articolo 17 con i rappresentanti delle pertinenti organizzazioni di normazione europee; h) fornire informazioni in relazione ai rischi e agli incidenti; i) esaminare, su base annuale, le relazioni sintetiche di cui al comma 4; l) discutere il lavoro svolto riguardo a esercitazioni in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, programmi di istruzione e formazione, comprese le attivita' svolte dall'ENISA; m) con l'assistenza dell'ENISA, scambiare migliori pratiche connesse all'identificazione degli operatori di servizi essenziali da parte degli Stati membri, anche in relazione alle dipendenze transfrontaliere riguardo a rischi e incidenti; n) discutere modalita' per la comunicazione di notifiche di incidenti di cui agli articoli 12 e 14. 2. Le autorita' competenti NIS, attraverso il punto di contatto unico, assicurano la partecipazione al gruppo di cooperazione al fine di elaborare ed adottare orientamenti sulle circostanze in cui gli operatori di servizi essenziali sono tenuti a notificare gli incidenti, compresi i parametri di cui all'articolo 12, comma 8. 3. Il punto di contatto unico, ove necessario, chiede alle autorita' competenti NIS interessate, nonche' al CSIRT, la partecipazione al gruppo di cooperazione. 4. Entro il 9 agosto 2018 e in seguito ogni anno, il punto di contatto unico trasmette una relazione sintetica al gruppo di cooperazione in merito alle notifiche ricevute, compresi il numero di notifiche e la natura degli incidenti notificati e alle azioni intraprese ai sensi degli articoli 12 e 14. Art. 11 Rete di CSIRT 1. Il CSIRT italiano partecipa alla rete di CSIRT, composta da rappresentanti dei CSIRT degli Stati membri e del CERT-UE. 2. Il CSIRT italiano, ai fini del comma 1, provvede a: a) scambiare informazioni sui servizi, sulle operazioni e sulle capacita' di cooperazione dei CSIRT; b) su richiesta del rappresentante di un CSIRT di uno Stato membro potenzialmente interessato da un incidente, scambiare e discutere informazioni non sensibili sul piano commerciale connesse a tale incidente e i rischi associati, ad eccezione dei casi in cui lo

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